STATUTO U.N.I.Vo.C.
APPROVATO ASSEMBLEA NAZIONALE 14 APRILE 2012

Art.1 - Premessa
L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266 e successive modificazioni, come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore dei minorati della vista.
L'U.N.I.Vo.C. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.2 - Funzioni dell'U.N.I.Vo.C.
L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei ciechi e più in generale dei minorati della vista.
L'U.N.I.Vo.C., in particolare persegue la finalità del superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei minorati della vista.
A tale scopo l'U.N.I.Vo.C. fa riferimento ai principi ed indirizzi contenuti nello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei minorati della vista. Con la stessa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'U.N.I.Vo.C. concorda iniziative e programmi di interesse comune per i non vedenti. L'U.N.I.Vo.C. cura la redazione di propri periodici a livello nazionale e locale.
L'U.N.I.Vo.C. non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Art.3 - Gratuità delle prestazioni
L'attività dei volontari operanti per l'U.N.I.Vo.C., non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.
Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite con provvedimento delle Sezioni di appartenenza.
La qualità di volontariato U.N.I.Vo.C. è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'U.N.I.Vo.C..
Le cariche associative dell'U.N.I.Vo.C. hanno carattere gratuito. Ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate, sostenute per compiti istituzionali.

Art.4 - Organi dell'U.N.I.Vo.C.
Sono organi dell'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.):
- il Presidente, la Direzione e l'Assemblea Nazionale;
- il Presidente, la Direzione e l'Assemblea sezionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art.5 - Assemblee Sezionali
Costituiscono l'Assemblea sezionale tutti i soci della rispettiva sezione di base.
L'Assemblea sezionale si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, nonché su convocazione del Presidente Sezionale o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.
L'Assemblea sezionale è presieduta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente della Sezione; in loro mancanza l'Assemblea elegge un componente quale presidente della seduta.
L'Assemblea sezionale:
- elegge la Direzione Sezionale;
- approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- discute i problemi ad essa sottoposti dalla Direzione adottando i conseguenti provvedimenti;
- a livello sezionale, adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'organizzazione, nonché alla devoluzione dei beni, di cui al successivo art. 26.

Art.6 - Direzioni Sezionali
La Direzione Sezionale è composta da cinque membri, eletti dall'Assemblea sezionale.
La Direzione Sezionale:
- elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;
- propone all'approvazione dell'Assemblea sezionale il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- propone la convocazione dell'Assemblea sezionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;
- stipula con Comuni, Province ed altri enti locali le convenzioni di cui all'art.7 della legge 11 agosto 1991 n.266.
La Direzione Sezionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
Il Presidente, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente:
- è rappresentante legale della Sezione e come tale sottoscrive tutti gli atti;
- convoca l'Assemblea e la Direzione Sezionale;
- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione Sezionale, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.

Art.7 - Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale:
- elegge i componenti della Direzione Nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei Probiviri;
- approva le modifiche allo Statuto Sociale;
- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito nazionale;
- approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- al livello nazionale, adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'organizzazione, nonché alla devoluzione dei beni, di cui al successivo art. 26.
L'Assemblea Nazionale è composta da:
1) i Soci Fondatori;
2) i componenti della Direzione Nazionale;
3) il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Direzione Sezionale.
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge un componente quale Presidente della seduta.

Art.8 - Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
La Direzione Nazionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
La Direzione Nazionale:
- determina gli indirizzi generali cui le strutture dell'U.N.I.Vo.C. debbono attenersi, ed attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;
- coordina l'attività delle strutture territoriali in modo da garantire livelli di prestazione adeguati;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari;
- predispone il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- stipula con le amministrazioni pubbliche centrali, enti nazionali ed interregionali, le convenzioni di cui all'art.7 della legge 11 agosto 1991 n.266;
- adotta il regolamento generale cui tutte le strutture devono attenersi;
- autorizza la costituzione delle sezioni U.N.I.Vo.C.;
- prende atto dell'eventuale scioglimento delle sezioni U.N.I.Vo.C..
La Direzione Nazionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente Nazionale, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente:
- è legale rappresentante dell'associazione al livello nazionale, e come tale sottoscrive gli atti;
- convoca la Direzione e l'Assemblea Nazionale;
- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.

Art.9 - Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i prov-vedimenti di ammissione ed esclusione dei soci, nonché ogni divergenza fra soci o fra strutture dell'U.N.I.Vo.C..
Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art.10 - Strutture Territoriali
L'U.N.I.Vo.C. è strutturata in Sezioni di base operanti in ambito provinciale e sono entità giuridiche autonome sotto il profilo gestionale, patrimoniale e di bilancio.
Se necessario, si potranno istituire rappresentanze nelle singole realtà provinciali.
Le Sezioni di base sono costituite dai soci operanti nel territorio delle singole Sezioni.
L'assemblea dei soci, nella seduta di costituzione, adotta come proprio il presente statuto.

Art.11 - Soci
All'U.N.I.Vo.C. sono ammesse tutte le persone che ne facciano domanda di adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di cui all'art.1.
L'ammissione è decisa dalle Direzioni Sezionali.

Art.12 – Soci Sostenitori
I soci sostenitori sono le persone che offrono contributi economici all'U.N.I.Vo.C. e possono partecipare all'assemblea di appartenenza con diritto alla parola ma non al voto.

Art.13 – Diritti e doveri dei soci
I soci:
hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali;
hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;
devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art.14 - Esclusioni
Sono esclusi dall'U.N.I.Vo.C., i soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e che rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro richiesta, o che la prestino in modo inadeguato.
Sono anche esclusi i soci che ricevano compensi, anche se spontaneamente offerti, per lo svolgimento della loro attività.
L'esclusione è deliberata dalle Direzioni sezionali.

Art.15 - Bilancio
Il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario, sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di volontariato e delle direttive stabilite dalla Direzione Nazionale.
I documenti del bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il piano finanziario contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dai rispettivi direttivi e sono approvati dalle rispettive assemblee entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione ola distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17 – Proventi derivanti da attività marginali
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione e in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi della legge 266/91.

Art.18 - Validità delle sedute ed approvazione delle deliberazioni
Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del presente statuto le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o approvate le delibere che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi.
Le elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si svolgono a scrutinio segreto.
Salvo i casi previsti nel comma precedente le deliberazioni sono adottate a voto palese.
Le sedute della Direzione Nazionale e delle Direzioni sezionali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee sezionali sono valide:
a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore ai sessanta minuti.

Art.19 - Personale dipendente
Di norma le strutture dell'U.N.I.Vo.C. operano mediante l'attività gratuita dei soci e dei titolari delle cariche elettive.
Tuttavia è consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento amministrativo, ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale.

Art.20 - Svolgimento dell'attività
L'U.N.I.Vo.C. svolge la propria attività di volontariato pro ciechi mediante strutture proprie o dell'Unione Italiana Ciechi, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art.21 - Risorse economiche
L'U.N.I.Vo.C. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi di soci e di soci sostenitori;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.22 - Riunioni dei soci
La Direzione Nazionale può indire riunioni nazionali, interregionali o regionali di tutti i soci per consultazioni e deliberazioni su materie determinate.
Analoghe riunioni possono essere indette, di concerto fra loro, dalle Direzioni sezionali interessate.

Art.23 - Durata in carica degli Organi
La Direzione Nazionale dura in carica un quinquennio. La scadenza della Direzione Nazionale comporta la scadenza di tutti gli organi, che vanno rinnovati svolgendo prima le Assemblee sezionali e poi l'Assemblea Nazionale.

Art. 24 - Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono componenti a pieno titolo dell'Assemblea Nazionale.

Art.25 – responsabilità ed assicurazione
I soci dell'associazione sono assicurati ai sensi dell'art.4 della legge 266/91.

Art. 26 – scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dalle rispettive Assemblee (sezionali o nazionale) in riunione straordinaria con la presenza dei ¾ degli aventi diritto, così come previsto dal Codice Civile.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con delibera delle rispettive Assemblee, ad altra U.N.I.Vo.C. sezionale o all'U.N.I.Vo.C. nazionale, in mancanza, in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ed abbiano rappresentatività e consistenza territoriale pari all'U.N.I.Vo.C..

Art. 27 - Norma Finale
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.