(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: 
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 dicembre 1998, n. 259;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;
- Ministero delle finanze: Circ. 12 marzo 1998, n. 82/E; Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 4 
giugno 1998, n. 141/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 
1998, n. 188/E; Circ. 22 gennaio 1999, n. 22/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 maggio 1999, n. 60;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 26 giugno 1998, n. 286.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al 
Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 
1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 
1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera 
dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante 
proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione 
parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della 
programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:


Sezione I - Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di 
imposta sul valore aggiunto

1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale 
di attività.

1.   (2).

(2) Sostituisce il comma 4 e aggiunge il comma 4-bis all'art. 87, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
riportato al n. G/I.


2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.

1.   (3).
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4), come modificato 
dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da 
ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (5), possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di 
cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4), possa considerarsi occasionale.

(3) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 108, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.
(4) Riportato al n. G/I.
(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(4) Riportato al n. G/I.


3. Determinazione dei redditi e contabilità separata.

1.   (6).

(6) Sostituisce i commi 2 e 3 e aggiunge i commi 3-bis e 4-bis all'art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917, riportato al n. G/I.


4. Regime forfettario di determinazione del reddito.

1.   (7).

(7) Aggiunge l'art. 109-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.


5. Enti di tipo associativo.

1.   (8).
2.   (9).
3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o 
adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4), come 
modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (10), come modificato dal comma 2, lettera b) 
(10/a).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(8) Sostituisce il comma 3 e aggiunge i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'art. 
111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.
(9) Modifica il comma 4 e la lettera a) del comma 5, e aggiunge tre commi dopo il quinto all'art. 4, 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(4) Riportato al n. G/I.
(10) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(10/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 
1998, n. 287).


6. Perdita della qualifica di ente non commerciale.

1.   (11).
2.   (12).

(11) Aggiunge l'art. 111-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.
(12) Aggiunge un comma all'art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore 
aggiunto (Imposta sul).


7. Enti non commerciali non residenti.

1.   (13).

(13) Modifica l'art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.


8. Scritture contabili degli enti non commerciali.

1.   (14).

(14) Aggiunge 2 commi all'art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riportato al n. E/I.


9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali.

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto 
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a 
realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non 
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, 
né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende 
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a 
oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in 
sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta 
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo 
le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione 
costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (15), e della legge 30 dicembre 1991, n. 413 
(15), recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per 
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con 
l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della 
predetta legge n. 408 del 1990 (15) e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991 
(15); le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
(16), sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, 
rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento (16/a).
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili 
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (16), può, entro il 30 
settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il 
pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore 
dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131 (17), nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per 
cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene 
di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di 
acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della 
dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2 (17/a).

(15) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(15) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(15) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(15) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(16) Riportato al n. G/I.
(16/a) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 
dicembre 1998, n. 287) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
(16) Riportato al n. G/I.
(17) Riportato alla voce Registro (Imposta di).
(17/a) Per le modalità di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 maggio 1998, riportato al n. 
A/CXXXIII.


Sezione II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, 
le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o 
atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, 
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° 
giugno 1939, n. 1089 (18), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 
1409 (19);
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (20);
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da 
esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e 
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (21);
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad 
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento 
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e 
di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque 
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito 
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (22), 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione 
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per 
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, 
della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, 
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei 
diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti 
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività 
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla 
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del 
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità 
di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e 
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse 
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (23), ivi comprese le biblioteche e i beni di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (24), della tutela e 
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di 
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 (25), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente 
da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono 
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato 
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (26), nonché le attività di promozione della 
cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione 
centrale dello Stato (26/a).
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (27), e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 (27), convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 
(28)
, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (29), e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (30), nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 (29), n. 49 del 1987 (29) e n. 381 del 1991 (30) (30/a).
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 
(31), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (32), introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (33), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

(18) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(19) Riportato alla voce Archivi di Stato.
(20) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.
(21) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(23) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(24) Riportato alla voce Archivi di Stato.
(25) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.
(26) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(26/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 
1988, n. 287).
(27) Riportato alla voce Dottore commercialista.
(27) Riportato alla voce Dottore commercialista.
(28) Riportata alla voce Lavoro.
(29) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(30) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(29) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(29) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(30) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(30/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 
1998, n. 287).
(31) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(32) Riportato al n. E/I.
(33) Riportata alla voce Istituti di credito.


11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni 
contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (34), in 
materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (35), i 
soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione 
entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito 
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto 
del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le 
attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni 
successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle 
agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (36), 
sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso 
della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni 
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

(34) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(35) Riportato alla voce Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(35/a) Il modello di comunicazione previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 19 
gennaio 1998 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17).
(36) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.


12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

1.   (37).

(37) Aggiunge l'art. 111-ter al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.


13. Erogazioni liberali.

1.   (38).
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività 
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti 
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai 
sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (39).
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al 
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità 
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (39). La 
cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non 
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai 
fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data 
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio 
delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti 
dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle 
finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi 
l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare 
nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo 
degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di 
beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. 
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (40), possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione 
delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non 
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (41), prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (42), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto 
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del 
medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, 
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (42), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni 
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo 
articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, 
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (42), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni 
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del 
medesimo articolo 114 (42/a).

(38) Modifica l'art. 13-bis, commi 1 e 3, l'art. 65, comma 2, l'art. 110-bis, comma 1, l'art. 113, comma 
2-bis e l'art. 114, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato al n. G/I.
(39) Riportato al n. G/I.
(39) Riportato al n. G/I.
(40) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(41) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(42) Riportato al n. G/I.
(42) Riportato al n. G/I.
(42) Riportato al n. G/I.
(42/a) La disciplina delle erogazioni liberali prevista dal presente articolo è estesa alle istituzioni 
riordinate in aziende di servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.


14. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

1.   (43).

(43) Modifica l'art. 3, comma 3, l'art. 10, comma 1 e l'art. 19-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).


15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 (44), le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, 
non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

(44) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).


16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45).
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (42), corrisposti alle ONLUS, le 
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (46), recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e 
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

(45) Riportato al n. E/I.
(42) Riportato al n. G/I.
(46) Riportato al n. E/XXXIX.


17. Esenzioni dall'imposta di bollo.

1.   (47)

(47) Aggiunge l'art. 27-bis alla tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, riportato alla voce 
Bollo (Imposta di).


18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.

1.   (48).

(48) Aggiunge l'art. 13-bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riportato alla voce Concessioni 
governative (Tasse sulle).


19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.

1.   (49).

(49) Modifica l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, riportato alla voce Successioni e 
donazioni (Imposte sulle).


20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.

1.   (50).
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, 
comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (51), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

(50) Modifica l'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 463, riportato alla voce 
Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
(51) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


21. Esenzioni in materia di tributi locali.

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare 
nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai 
connessi adempimenti.


22. Agevolazioni in materia di imposta di registro.

1.   (52).

(52) Modifica l'art. 1 e aggiunge l'art. 11-bis alla tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131, riportato alla voce Registro (Imposta di).


23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (53), svolte occasionalmente dalle 
ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (42), come 
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne 
di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, 
prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con 
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (54), potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al 
comma 1 possa considerarsi occasionale.

(53) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali).
(42) Riportato al n. G/I.
(54) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.


24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.

1.   (55).

(55) Modifica i nn. 1, 2 e 3 dell'art. 40, comma 1, R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, riportato alla voce 
Lotto e lotterie.


25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale.

1.   (56).
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle 
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

(56) Aggiunge l'art. 20-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riportato al n. E/I.


26. Norma di rinvio.

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in 
particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.


27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle 
parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in 
lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.


28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei 
benefìci di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le 
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la 
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 
milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 
600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (57), dall'ufficio delle entrate 
nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno 
indebitamente fruito dei benefìci previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo 
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto 
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

(57) Riportato al n. E/I.


29. Titoli di solidarietà.

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente 
deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di 
riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 
purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti 
titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra 
disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo (58).

(58) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.M. 8 giugno 1999, n. 328.


30. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle 
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data 
del 31 dicembre 1997.