IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con 
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di 
attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi 
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a 
disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e 
qualificarne l'attività;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;
Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, 
della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare 
l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da 
assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni 
regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste 
le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi 
e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:


1. Destinazione delle somme.

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 (2) e le casse di risparmio 
ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (3), 
destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i 
predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede 
di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 (2) e 
dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese 
dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo 
art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un 
mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono 
accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio 
nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 (3) e all'Associazione fra le 
casse di risparmio italiane.

(2) Riportato alla voce Istituti di credito.
(3) Riportata al n. DD/I.
(2) Riportato alla voce Istituti di credito.
(3) Riportata al n. DD/I.


2. Fondo speciale presso ogni regione.

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991 
(3), nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, 
del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di 
pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le 
utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di 
gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle 
disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - 
maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni 
regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto 
secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di 
cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni 
delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal 
giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in 
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di 
tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e 
consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria 
per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente 
decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle 
somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991 (4), attribuite ai centri medesimi. A tal fine 
annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e 
dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei 
centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di 
gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il 
presidente.
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio 
nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di 
servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, 
attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato 
mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefìci, alla collaborazione tra i centri, 
alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze 
preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un 
quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le 
procedure di cui al successivo art. 3;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio 
di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (4), e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto 
viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li 
disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di 
servizio di cui al successivo art. 3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel 
fondo speciale di cui al presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai 
rispettivi regolamenti;
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i 
centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio 
componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel 
caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui 
corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio 
italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo 
da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a 
comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato 
del calcolo di cui al presente comma.
8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione 
individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo 
speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le 
casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del 
comma precedente.

(3) Riportata al n. DD/I.
(4) Riportata al n. DD/I.
(4) Riportata al n. DD/I.


3. Centri di servizio.

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991 (4), in 
numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e le 
federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato 
di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza 
sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività 
dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del 
centro, il quale sottoscrive l'istanza.
2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio 
deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, 
corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro 
trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla 
stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato 
di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.
3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e 
pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui 
all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:
a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991 (4);
b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza 
maggioritaria di esse.
4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi 
competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai 
princìpi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991 (5).
5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto 
dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991 (5). I centri di servizio sono cancellati dal medesimo 
elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 
1991 (5), il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di 
volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di 
gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa 
funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di 
svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità 
di gestione.

(4) Riportata al n. DD/I.
(4) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.


4. Compiti dei centri di servizio.

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine 
erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte 
e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di 
nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la 
realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di 
volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.


5. Funzionamento dei centri di servizio.

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro 
scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (6), a favore 
del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati 
annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale 
comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio 
funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.
2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo 
raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte 
sono autonomamente amministrati.

(6) Riportato alla voce Istituti di credito.


6. Disposizioni transitorie.

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte 
concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991 (5), è quello 
chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991 (7); per gli enti, il 
primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 
1991 (7).
2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando 
non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al 
presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 
(5). In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi 
dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 
1991, n. 266 (5).
3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con 
riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, 
sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con 
riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei 
dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al 
precedente comma.

(5) Riportata al n. DD/I.
(7) Riportato al n. DD/II.
(7) Riportato al n. DD/II.
(5) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.


7. Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991.

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 (7) è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti 
giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.



(7) Riportato al n. DD/II.