IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con 
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di 
attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di «
fondi speciali» presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, «centri di servizio» a 
disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e 
qualificarne l'attività;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;
Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico «fondo speciale», così da 
assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata l'opportunità che gli istituendi «centri di servizio» possano essere anche più d'uno in ogni 
regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero 
non sia superiore a tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi;

Decreta:


1. Destinazione delle somme.

[1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 (3), e le casse di 
risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (4), 
destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i 
predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede 
di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 (3) e, 
dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese 
dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo 
art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un 
mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono 
accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1 (4/a).
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio 
nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 (4) e all'Associazione fra le 
casse di risparmio italiane] (2).

(3) Riportato alla voce Istituti di credito.
(4) Riportata al n. DD/I.
(3) Riportato alla voce Istituti di credito.
(4/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 2 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1994, n. 
294).
(4) Riportata al n. DD/I.
(2) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
disposizioni in esso contenute.


2. Fondo speciale presso ogni regione.

[1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato «fondo di cui alla legge n. 266 del 
1991», nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 
1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di 
pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui 
all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato;
da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - 
maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale;
da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;
da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto 
secondo le modalità di cui al successivo comma 5;
da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di 
cui al successivo comma 6.
I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il 
presidente.
4. Il comitato di gestione:
a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art. 3 e, d'intesa con 
l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;
b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato «Elenco regionale dei centri di 
servizio di cui al D.M. ______________ n. ____________» e ne pubblicizza l'esistenza; in tale 
contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti 
che li disciplinano;
c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di 
servizio di cui al successivo art. 3;
d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel 
fondo speciale di cui al presente articolo;
e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai 
rispettivi regolamenti.
5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio 
componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel 
caso residuino frazioni inferiori al settimo componente è designato dall'ente o dalla cassa cui 
corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio 
italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo 
da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a 
comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato 
del calcolo di cui al presente comma (4/b).
6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione 
individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo 
speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le 
casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del 
comma precedente] (4/c).

(4/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 2 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1994, n. 
294).
(4/c) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
disposizioni in esso contenute.


3. Centri di servizio.

[1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991 (5), in 
numero di almeno cinque, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le 
federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato 
di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.
2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio 
deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, 
corredata del proprio motivato parere, al comitato di gestione.
3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del 
presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:
a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della legge, ovvero;
b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti 
giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.
4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi 
competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai 
princìpi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991 (5).
5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, 
comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi 
dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991 (5). I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono 
cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 
5, della legge n. 266 del 1991 (5), il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle 
organizzazioni di volontariato] (4/c).

(5) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.
(5) Riportata al n. DD/I.
(4/c) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
disposizioni in esso contenute.


4. Compiti dei centri di servizio.

[1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine 
erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In 
particolare, fra l'altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di 
nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la 
realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di 
volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale] 
(4/c).

(4/c) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
disposizioni in esso contenute.


5. Funzionamento dei centri di servizio.

[1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti 
all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (6), a favore di ciascun centro di 
servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito 
viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le 
somme necessarie al proprio funzionamento.
2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a 
mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.
I proventi rivenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati] (4/c).

(6) Riportato alla voce Istituti di credito.
(4/c) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
disposizioni in esso contenute.


6. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

[1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio 
provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 
e 5, nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge n. 266 del 1991 (5) e dei criteri risultanti dalle norme 
del presente decreto] (4/c).

(5) Riportata al n. DD/I.
(4/c) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
disposizioni in esso contenute.


7. Disposizioni transitorie.

[1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la 
parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991 (7), è quello 
chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo 
esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando 
non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al 
presidente dell'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 (7). 
In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal 
presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 
266 (8).
3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme 
destinate al fondo speciale dagli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci 
consuntivi 1991-92 e 1992-93 (9)] (10).



(7) Riportata al n. DD/I.
(7) Riportata al n. DD/I.
(8) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 2 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1994, n. 294).
(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 2 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1994, n. 294).
(10) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dall'art. 7, D.M. 8 ottobre 1997, riportato al n. 
DD/V. Peraltro,il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che restino validi gli atti ed i provvedimenti 
adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in 
esso contenute.