IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima; Considerata la necessità di apportare correttivi nelle modalità tecniche relative all'obbligo assicurativo; Decreta: Articolo 1 (2). (2) Sostituisce il terzo e il quarto comma, art. 2, D.M. 14 febbraio 1992. Articolo 2 (3). (3) Sostituisce il sesto comma, art. 2, D.M. 14 febbraio 1992. Articolo 3 (4). (4) Sostituisce il primo comma, art. 3, D.M. 14 febbraio 1992. Articolo 4 (5). (5) Sostituisce il quinto comma, art. 3, D.M. 14 febbraio 1992.