IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 
2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle 
organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 
1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che 
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività 
stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività 
medesima;
Considerata la necessità di apportare correttivi nelle modalità tecniche relative all'obbligo assicurativo;

Decreta:


Articolo 1


 (2).

(2) Sostituisce il terzo e il quarto comma, art. 2, D.M. 14 febbraio 1992.


Articolo 2


 (3).

(3) Sostituisce il sesto comma, art. 2, D.M. 14 febbraio 1992.


Articolo 3


 (4).

(4) Sostituisce il primo comma, art. 3, D.M. 14 febbraio 1992.


Articolo 4


 (5).



(5) Sostituisce il quinto comma, art. 3, D.M. 14 febbraio 1992.