IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visto il decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) ed in particolare l'art. 15, comma 3, il quale prevede che sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di «fondi speciali» presso le regioni; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266; Visto il D.P.C.M. 27 maggio 1994 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266; Considerata l'esigenza di apportare alcune modifiche al cennato decreto ministeriale 21 novembre 1991 onde ovviare a talune difficoltà riscontrate nell'espletamento delle attività ivi previste; Decreta: Articolo 1 1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è modificato come segue: a) all'art. 1, comma 2, le parole «bilancio preventivo» sono sostituite dalle parole «bilancio consuntivo»; b) all'art. 2, comma 5, le parole «nei dodici mesi precedenti» sono sostituite dalla parola «nei due esercizi precedenti»; c), (2); d) all'art. 7, comma 3, le parole «sino al 30 giugno 1992» sono sostituite dalle parole «sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93». (2) Aggiunge un periodo al comma 2, art. 7, D.M. 21 novembre 1991.