IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 
2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli 
aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:


1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (3), sono obbligate ad 
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a 
terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

(3) Riportata al n. DD/I.


2. Polizze assicurative.

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in 
forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo 
contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti 
assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, 
devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano 
attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel 
registro (4).
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative 
perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate 
le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla 
iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 (5).

(4) L'attuale comma 3 così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.M. 16 
novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).
(5) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).


3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di 
volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni 
pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale 
abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, 
nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono (6).
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di 
nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione 
del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte 
dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino 
di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno 
in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano 
attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la 
data e la propria firma (7).

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).
(7) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).


4. Controllo.

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui 
territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta 
stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a 
quello della stipulazione delle polizze stesse.