IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale «i proventi 
derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), 
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato»;
Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal 
decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, 
il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro delle finanze 
con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la 
famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 
1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);
Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:


1. 1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (2), si considerano attività 
commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni 
o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali 
dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che 
la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, 
celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili 
nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), verso pagamento di corrispettivi 
specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei 
registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991 (2);
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, 
quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei 
corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli 
derivanti da convenzioni.



(2) Riportata al n. DD/I.
(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(2) Riportata al n. DD/I.