STATUTO
APPROVATO ASSEMBLEA NAZIONALE U.N.I.Vo.C. 19 APRILE 2008
Art.1
- Premessa
L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266 e successive modificazioni, come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore dei minorati della vista.
L'U.N.I.Vo.C.
è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi
dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/97 e successive modificazioni ed
integrazioni espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli
organismi di volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
Art.2
- Funzioni dell'U.N.I.Vo.C.
L'Unione
Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) ha come funzione lo
svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di
volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei ciechi e più in
generale dei minorati della vista.
L'U.N.I.Vo.C., in particolare persegue la finalità del superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei minorati della vista.
A
tale scopo l'U.N.I.Vo.C. fa riferimento ai principi ed indirizzi contenuti
nello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti, cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei minorati
della vista. Con la stessa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
l'U.N.I.Vo.C. concorda iniziative e programmi di interesse comune per i non
vedenti. L'U.N.I.Vo.C. cura la redazione di propri periodici a livello nazionale
e locale.
L'U.N.I.Vo.C.
non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi fini di
solidarietà.
Art.3
- Gratuità delle prestazioni
L'attività
dei volontari operanti per l'U.N.I.Vo.C., non può essere retribuita in alcun
modo, neppure da beneficiari.
Ai
volontari spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le
modalità stabilite con provvedimento delle Sezioni di appartenenza.
La
qualità di volontariato U.N.I.Vo.C. è incompatibile con qualsiasi forma di
lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'U.N.I.Vo.C..
Le
cariche associative dell'U.N.I.Vo.C. hanno carattere gratuito. Ai titolari può
essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamente
documentate, sostenute per compiti istituzionali.
Art.4
- Organi dell'U.N.I.Vo.C.
Sono
organi dell'Unione Nazionale Italiana
Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.):
-
il Presidente, la Direzione e l'Assemblea Nazionale;
-
il Presidente, la Direzione e l'Assemblea sezionale;
-
il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art.5
- Assemblee Sezionali
Costituiscono
l'Assemblea sezionale tutti i soci della rispettiva sezione di base.
L'Assemblea
sezionale si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, nonché
su convocazione del Presidente Sezionale o su richiesta di almeno 1/3 dei soci
aventi diritto.
L'Assemblea
sezionale è presieduta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente
della Sezione; in mancanza l'Assemblea elegge un componente quale presidente
della seduta.
L'Assemblea
sezionale:
-
elegge la Direzione Sezionale;
-
approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo
piano finanziario;
-
discute i problemi ad essa sottoposti dalla Direzione adottando i conseguenti
provvedimenti.
Art.6
- Direzioni Sezionali
La
Direzione Sezionale è composta da cinque membri, eletti dall'Assemblea
sezionale.
La
Direzione Sezionale:
-
elegge nel proprio seno il Presidente
ed il Vice Presidente;
-
propone all'approvazione dell'Assemblea sezionale il conto consuntivo ed il
programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
-
propone la convocazione dell'Assemblea sezionale, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;
-
adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;
-
stipula con Comuni, Province ed altri enti locali le convenzioni di cui
all'art.7 della legge 11 agosto 1991 n.266.
La
Direzione Sezionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga
opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli
esperti non hanno diritto di voto.
Il
Presidente, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente:
-
è rappresentante legale della Sezione e come tale sottoscrive tutti gli atti;
-
convoca l'Assemblea e la Direzione Sezionale;
-
adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione Sezionale, nonché
le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della
Direzione medesima.
Art.7
- Assemblea Nazionale
L'Assemblea
Nazionale:
-
elegge i componenti della Direzione Nazionale;
-
elegge il Collegio nazionale dei Probiviri;
-
approva le modifiche allo Statuto Sociale;
-
determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito nazionale;
-
approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo
piano finanziario;
-
adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione
dell'organizzazione, nonché alla devoluzione dei beni, di cui al successivo
art. 21.
L'Assemblea
Nazionale è composta da:
1)
i Soci Fondatori;
2)
i componenti della Direzione Nazionale;
3)
il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Direzione Sezionale.
L'Assemblea
Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice
Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
L'Assemblea
Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice
Presidente. In mancanza l’Assemblea elegge un componente quale Presidente
della seduta.
Art.8
- Direzione Nazionale
La
Direzione Nazionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
La
Direzione Nazionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga
opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli
esperti non hanno diritto di voto.
La
Direzione Nazionale:
-
determina gli indirizzi generali cui le strutture
dell'U.N.I.Vo.C. debbono attenersi, ed attua le linee programmatiche
deliberate dall'Assemblea Nazionale;
-
coordina l'attività delle strutture territoriali in modo da garantire livelli
di prestazione adeguati;
-
vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli
eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari;
-
predispone il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal
relativo piano finanziario;
-
stipula con le amministrazioni pubbliche centrali, enti nazionali ed
interregionali, le convenzioni di cui all'art.7 della legge 11 agosto 1991
n.266;
-
adotta il regolamento generale cui tutte le strutture devono attenersi;
-
approva la costituzione o lo scioglimento delle sezioni U.N.I.Vo.C..
La
Direzione Nazionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il
Presidente Nazionale, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente:
-
è legale rappresentante dell' Associazione, e come tale sottoscrive tutti gli
atti;
-
convoca la Direzione e l'Assemblea Nazionale;
-
adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione, nonché le
delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione
medesima.
Art.9
- Collegio Nazionale dei Probiviri
Il
Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due
supplenti, cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti
di ammissione ed esclusione dei soci, nonché ogni divergenza fra soci o fra
strutture dell'U.N.I.Vo.C..
Le
decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
Art.10
- Strutture Territoriali
L'U.N.I.Vo.C.
è strutturata in Sezioni di base, operanti in ambito provinciale. Si potranno
istituire rappresentanze, nelle singole realtà provinciali, qualora si dovesse
ravvisare la necessità.
Le
Sezioni di base sono costituite dai soci operanti nel territorio delle singole
Sezioni.
Nella
sua prima seduta successiva alla delibera di costituzione adottata dalla
Direzione Nazionale, l'Assemblea dei soci della Sezione di base adotta come
proprio il presente statuto.
Art.11
- Soci
All'U.N.I.Vo.C.
sono ammessi i cittadini italiani o equiparati ( capaci di agire, ed in possesso
dei diritti civili e politici) che ne facciano domanda di adesione impegnandosi
a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero,
mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato
di cui all'art.1.
L'ammissione
è decisa dalle Direzioni Sezionali.
In
sede di prima costituzione delle Sezioni di base l'ammissione è decisa dalla
Direzione Nazionale con la stessa delibera di costituzione.
La
decisione di ammissione può essere subordinata al previo espletamento, per un
periodo non superiore ad un mese, di attività di volontariato pro ciechi.
Art.12
- Esclusioni
Sono
esclusi dall'U.N.I.Vo.C., con le modalità di cui al precedente articolo, i soci
che rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro
richiesta, o che la prestino in modo inadeguato.
Sono
anche esclusi i soci che ricevano compensi, anche se spontaneamente offerti, per
lo svolgimento della loro attività.
Art.13
- Bilancio
Il
conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano
finanziario, sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti sulle ONLUS e
delle direttive stabilite dalla Direzione Nazionale.
Art.14
- Validità delle sedute ed approvazione delle deliberazioni
Salvo
quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del
presente statuto le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza
dei voti dei presenti. A parità di voti è dirimente quello del Presidente.
Nelle
votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o
approvate le delibere che abbiano riportato il maggior numero di voti
espressi.
Le
elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si
svolgono a scrutinio segreto.
Salvo
i casi previsti nel comma precedente le deliberazioni sono adottate a voto
palese.
Le
sedute della Direzione Nazionale e delle Direzioni sezionali sono valide
quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le
sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee sezionali sono valide:
a)
in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;
b)
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la
seconda convocazione non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore ai
sessanta minuti.
Art.15
- Personale dipendente
Di
norma le strutture dell'U.N.I.Vo.C. operano mediante l'attività gratuita dei
soci e dei titolari delle cariche elettive.
Tuttavia
è consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il
regolare funzionamento amministrativo, ovvero a qualificare e specializzare
l'attività istituzionale.
Art.16
- Svolgimento dell'attività
L'U.N.I.Vo.C.
svolge la propria attività di volontariato pro ciechi mediante strutture
proprie o dell'Unione Italiana Ciechi, nelle forme e nei modi di legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art.17
- Risorse economiche
L'U.N.I.Vo.C.
trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento
delle proprie attività da:
-
contributi dei soci;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art.18
- Riunioni dei soci
La
Direzione Nazionale può indire riunioni nazionali, interregionali o regionali
di tutti i soci per consultazioni e deliberazioni su materie determinate.
Analoghe
riunioni possono essere indette, di concerto fra loro, dalle Direzioni
sezionali interessate.
Art.19
- Durata in carica degli Organi
La
Direzione Nazionale dura in carica un quinquennio. La scadenza della Direzione
Nazionale comporta la scadenza di tutti gli organi, che vanno rinnovati
svolgendo prima le Assemblee sezionali e poi l'Assemblea Nazionale.
Art.
20 - Soci Fondatori
I
Soci Fondatori sono componenti a pieno titolo dell'Assemblea Nazionale.
Art.
21 Norma Finale
In
caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con delibera
dell'Assemblea Nazionale, in favore di organizzazioni
di volontariato che operino in identico o analogo settore ed abbiano rappresentatività
e consistenza territoriale pari all'U.N.I.Vo.C., o -in difetto- in favore
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e comunque nel rispetto della normativa ONLUS.