STATUTO APPROVATO ASSEMBLEA NAZIONALE U.N.I.Vo.C. 19 APRILE 2008

Art.1 - Premessa

L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi  (U.N.I.Vo.C.) si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266 e successive modificazioni, come espressione democratica, apartitica ed aconfessio­nale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore  dei minorati della vista.

L'U.N.I.Vo.C. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/97 e successive modifica­zioni ed integrazioni espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.2 - Funzioni dell'U.N.I.Vo.C.

L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei ciechi e più in generale dei minorati della vista.

L'U.N.I.Vo.C., in particolare persegue la finalità del superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei minorati della vista.

A tale scopo l'U.N.I.Vo.C. fa riferimento ai prin­cipi ed indirizzi contenuti nello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei minorati della vista. Con la stessa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'U.N.I.Vo.C. concorda iniziative e pro­grammi di interesse comune per i non vedenti. L'U.N.I.Vo.C. cura la redazione di propri periodici a livello nazionale e locale.

L'U.N.I.Vo.C. non ha fini di lucro, neppure indi­retto ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Art.3 - Gratuità delle prestazioni

L'attività dei volontari operanti per l'U.N.I.Vo.C., non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.

Ai volontari spetta esclusivamente  il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite con provvedimen­to delle Sezioni di appartenenza.

La qualità di volontariato U.N.I.Vo.C. è incompati­bile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'U.N.I.Vo.C..

Le cariche associative dell'U.N.I.Vo.C. hanno carattere gratuito. Ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamen­te documentate, sostenute per compiti istituziona­li.

 Art.4 - Organi dell'U.N.I.Vo.C.

Sono organi dell'Unione Nazionale  Italiana Volon­tari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.):

- il Presidente, la Direzione e l'Assemblea Nazio­nale;

- il Presidente, la Direzione e l'Assemblea sezio­nale;

- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art.5 - Assemblee Sezionali

Costituiscono  l'Assemblea sezionale tutti i soci della rispettiva sezione di base.

L'Assemblea sezionale si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, nonché su convoca­zione del Presidente Sezionale o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.

L'Assemblea sezionale è presieduta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente della Sezio­ne; in mancanza l'Assemblea elegge un componente quale presidente della seduta.

L'Assemblea sezionale:

- elegge la Direzione Sezionale;

- approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;

- discute i problemi ad essa sottoposti dalla Direzione adottando i conseguenti provvedimenti.

Art.6 - Direzioni Sezionali

La Direzione Sezionale è composta da cinque membri, eletti dall'Assemblea sezionale.

La Direzione Sezionale:

- elegge nel proprio seno il  Presidente ed il Vice Presidente;

- propone all'approvazione dell'Assemblea sezionale il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;

- propone la convocazione dell'Assemblea sezionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;

- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamen­to della struttura;

- stipula con Comuni, Province ed altri enti locali le convenzioni di cui all'art.7 della legge 11 agosto 1991 n.266.

La Direzione Sezionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.

Il Presidente, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente:

- è rappresentante legale della Sezione e come tale sottoscrive tutti gli atti;

- convoca l'Assemblea e la Direzione Sezionale;

- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione Sezionale, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.

Art.7 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale:

- elegge i componenti della Direzione Nazionale;

- elegge il Collegio nazionale dei Probiviri;

- approva le modifiche allo Statuto Sociale;

- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito nazionale;

- approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;

- adotta le determinazioni in ordine allo sciogli­mento, cessazione ed estinzione dell'organizzazio­ne, nonché alla devoluzione dei beni, di cui al successivo art. 21.

L'Assemblea Nazionale è composta da:

1) i Soci Fondatori;

2) i componenti della Direzione Nazionale;

3) il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Direzione Sezionale.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza l’Assemblea elegge un componente quale Presidente della seduta.

 Art.8 - Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

La Direzione Nazionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.

La Direzione Nazionale:

- determina gli indirizzi generali cui le strutture

  dell'U.N.I.Vo.C. debbono attenersi, ed attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;

- coordina l'attività delle strutture territoriali in modo da garantire livelli di prestazione adegua­ti;

- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari;

- predispone il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;

- stipula con le amministrazioni pubbliche centra­li, enti nazionali ed interregionali, le convenzio­ni di cui all'art.7 della legge 11 agosto 1991 n.266;

- adotta il regolamento generale cui tutte le strutture devono attenersi;

- approva la costituzione o lo scioglimento delle sezioni U.N.I.Vo.C..

La Direzione Nazionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente Nazionale, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente:

- è legale rappresentante dell' Associazione, e come tale sottoscrive tutti gli atti;

- convoca la Direzione e l'Assemblea Nazionale;

- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.

Art.9 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i prov­vedimenti di ammissione ed esclusione dei soci, nonché ogni divergenza fra soci o fra strutture dell'U.N.I.Vo.C..

Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art.10 - Strutture Territoriali

L'U.N.I.Vo.C. è strutturata in Sezioni di base, operanti in ambito provinciale. Si potranno istituire rappresentanze, nelle singole realtà provinciali, qualora si dovesse ravvisare la necessità.

Le Sezioni di base sono costituite dai soci operan­ti nel territorio delle singole Sezioni.

Nella sua prima seduta successiva alla delibera di costituzione adottata dalla Direzione Nazionale, l'Assemblea dei soci della Sezione di base adotta come proprio il presente statuto.

Art.11 - Soci

All'U.N.I.Vo.C. sono ammessi i cittadini italiani o equiparati ( capaci di agire, ed in possesso dei diritti civili e politici) che ne facciano domanda di adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di cui all'art.1.

L'ammissione è decisa dalle Direzioni Sezionali.

In sede di prima costituzione delle Sezioni di base l'ammissione è decisa dalla Direzione Nazionale con la stessa delibera di costituzione.

La decisione di ammissione può essere subordinata al previo espletamento, per un periodo non superio­re ad un mese, di attività di volontariato pro ciechi.

Art.12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'U.N.I.Vo.C., con le modalità di cui al precedente articolo, i soci che rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro richiesta, o che la prestino in modo inadegua­to.

Sono anche esclusi i soci che ricevano compensi, anche se spontaneamente offerti, per lo svolgimento della loro attività.

 Art.13 - Bilancio

Il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario, sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti sulle ONLUS e delle direttive stabilite dalla Direzione Nazionale.

Art.14 - Validità delle sedute ed approvazione delle deliberazioni

Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del presente statuto le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti è dirimente quello del Presidente.

Nelle votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o approvate le delibe­re che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi.

Le elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si svolgono a scrutinio segreto.

Salvo i casi previsti nel comma precedente le deliberazioni sono adottate a voto palese.

Le sedute della Direzione Nazionale e delle Dire­zioni sezionali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assem­blee sezionali sono valide:

a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazio­ne non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore ai sessanta minuti.

 Art.15 - Personale dipendente

Di norma le strutture dell'U.N.I.Vo.C. operano mediante l'attività gratuita dei soci e dei titola­ri delle cariche elettive.

Tuttavia è consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento ammi­nistrativo, ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale.

 Art.16 - Svolgimento dell'attività

L'U.N.I.Vo.C. svolge la propria attività di volon­tariato pro ciechi mediante strutture proprie o dell'Unione Italiana Ciechi, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

 Art.17 - Risorse economiche

L'U.N.I.Vo.C. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi dei soci;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 Art.18 - Riunioni dei soci

La Direzione Nazionale può indire riunioni naziona­li, interregionali o regionali di tutti i soci per consultazioni e deliberazioni su materie determina­te.

Analoghe riunioni possono essere indette, di con­certo fra loro, dalle Direzioni sezionali interes­sate.

Art.19 - Durata in carica degli Organi

La Direzione Nazionale dura in carica un quinquennio. La scadenza della Direzione Nazionale comporta la scadenza di tutti gli organi, che vanno rinnova­ti svolgendo prima le Assemblee sezionali e poi l'Assemblea Nazionale.

Art. 20 - Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono componenti a pieno titolo dell'Assemblea Nazionale.

Art. 21 Norma Finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con delibera dell'Assemblea Nazionale, in favore di  organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ed abbiano rappresenta­tività e consistenza territoriale pari all'U.N.I.Vo.C., o -in difetto- in favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e comunque nel rispetto della normativa ONLUS.


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