REGOLAMENTO GENERALE E CONTABILE
Vigente
Approvato dalla Direzione Nazionale in data 7 novembre
2008
Art. 1
MODALITA' E LIMITI DEI RIMBORSI SPESE
1.
Ai volontari e
dirigenti saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il viaggio,
alloggio e vitto qualora l'attività prestata che ha dato motivo alla spesa sia
stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti a norma di Statuto.
2.
Le
autorizzazioni vengono adottate dalla Direzione Nazionale e da quella Sezionale
negli ambiti di rispettiva competenza. In caso d'urgenza le autorizzazioni sono
adottate dal Presidente e sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della
relativa Direzione.
3.
La Direzione
Nazionale, indica annualmente i limiti dei rimborsi spese determinando i
parametri applicabili per le singole voci. A tali indicazioni faranno
riferimento le Direzioni sezionali nei limiti delle rispettive disponibilità
finanziarie.
Art. 2
ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE CONVOCAZIONI
1.
Le sedute degli
organi associativi sono convocate tramite avviso spedito almeno 15 giorni, prima
della data fissata, per le assemblee e 7 giorni per le altre riunioni. Della
spedizione fa fede il protocollo regolarmente tenuto.
2.
L'avviso deve
contenere:
a) il luogo la data e l'ora della
seduta;
b) l'ordine del giorno.
3.
L'avviso di
convocazione è di competenza del Presidente dei rispettivi organi.
4.
Le sedute degli
organi associativi sono valide anche se tenute in audioconferenza.
5.
Le convocazioni
delle sezioni provinciali devono essere inviate necessariamente anche al
Presidente Nazionale e al competente territoriale.
6.
Nel caso in cui
si dovesse ravvisare una particolare urgenza le riunioni dei Direttivi possono
essere convocate , mediante telegramma o e-mail, anche 48 ore prima.
Art. 3
ORGANI
ASSOCIATIVI: DELLE RIUNIONI, DELLE VALIDITA',
DELLE DETERMINAZIONI E DELLE ELEZIONI
1.
Le riunioni
degli organi associativi sono presiedute dai rispettivi Presidenti o in caso
di assenza dal Vice Presidente; in mancanza l’organo elegge un
componente quale Presidente della seduta. Nelle
sedute di insediamento e di costituzione e fino alla nomina degli organi
direttivi, le riunioni sono presiedute dal socio più anziano per età. Le
riunioni del Direttivo provinciale si devono convocare preferibilmente almeno
quattro volte l’anno.
2.
Per la validità
delle sedute della Direzione Nazionale, della Direzione Provinciale nonché per
la validità delle Assemblee si rimanda a quanto disposto dall'art. 14
dello Statuto Sociale.
3.
Le delibere
delle direzioni sono approvate quando riportano la metà più uno dei
voti; a parità di voti, quello del presidente è dirimente; per
l'assemblea invece quando riportano la metà più uno dei voti degli
aventi diritto.
4.
Per
l’elezione alle cariche a componente della Direzione Nazionale e sezionale, si
procede mediante presentazione, per iscritto, della propria candidatura, secondo
le modalità stabilite dall’assemblea di riferimento.
5.
Le persone
votate e non candidate comportano l’annullano della scheda.
6.
Le preferenze
da indicare, sulla scheda, non devono superare il numero dei componenti
dell’organo da eleggere, in caso contrario la scheda viene considerata nulla.
7.
Nelle elezioni
risultano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero dei voti; a parità di
voti risulta eletto il candidato con la maggiore età anagrafica; a parità di
età anagrafica risulta eletto il socio con maggiore anzianità associativa.
8.
Le votazioni
avvengono con voto palese salve le elezioni e le determinazioni riguardanti
persone ove si applica lo scrutinio segreto.
9.
Delle sedute
degli organi viene redatto verbale a cura della persona designata ad assumere la
funzione di segretario. Il verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente
viene conservato, unitamente ai provvedimenti adottati, secondo le modalità
stabilite dalla Direzione Nazionale.
Art. 4
ORGANI ASSOCIATIVI: DEI POTERI D'URGENZA,
DELLA SUPPLENZA, DELLE SOSTITUZIONI, DELLA PROROGA E DEI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
1.
In caso di
urgenza le decisioni di competenza degli organi associativi possono essere
assunte dai rispettivi presidenti. Tali atti saranno sottoposti a ratifica nella
prima seduta collegiale utile.
2.
In tutti gli
organi associativi, in caso di impedimento o assenza del presidente, il vice
presidente ne esplica le funzioni a tutti gli effetti e per la durata
dell'impedimento o dell'assenza.
3.
In caso di
vacanza negli organi associativi si procede come segue:
a) se la vacanza riguarda la
maggioranza degli elementi dell'organo, lo stesso decade nella sua interezza e
la Direzione Nazionale procederà alla nomina di un commissario.
b) se la vacanza non riguarda la
maggioranza degli elementi dell'organo, la reintegrazione avverrà con la
cooptazione all'interno dell'organo stesso con i primi dei non eletti;
altrimenti in caso di mancanza dei non eletti si procederà entro 60 giorni alla
relativa reintegrazione a norma di statuto.
4.
Alla scadenza
dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per il
disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statutari fino
all'insediamento degli organismi rinnovati.
5.
Qualora,
nonostante l'applicazione dei commi precedenti, si determinino situazioni di
inattività, disfunzione grave o comunque di mancato rispetto delle norme
statutarie e regolamentari, la Direzione nazionale nomina un commissario
straordinario che dura in carica il tempo strettamente necessario al ripristino
della normale funzionalità dell'organo commissariato, e comunque non oltre sei
mesi.
6.
La Direzione
Nazionale vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando
gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari. Le
decisioni della Direzione Nazionale sono inappellabili.
7.
La Direzione
Nazionale può essere invocata per i motivi del comma precedente da chiunque
vi abbia interesse entro 30 giorni dal provvedimento.
Art. 5
DELLA CONTABILITA'
1.
I conti
consuntivi e i programmi di attività corredati dal relativo piano
finanziario devono essere predisposti in tempo utile per essere sottoposti
all'approvazione delle relative assemblee, da tenersi improrogabilmente entro il
30 aprile di ciascun anno.
2.
I conti
consuntivi ed i programmi di attività corredati dal relativo piano
finanziario delle rispettive sezioni, una volta approvati, dovranno pervenire
entro il 15 giugno alla Direzione nazionale, che provvederà a trasmetterli ai
competenti territoriali per conoscenza.
3.
La Direzione
nazionale determina le modalità di tenuta della contabilità e indica le
modalità di presentazione dei conti.
4.
Ogni piano
finanziario dovrà ispirarsi al principio dell'equilibrio contabile raggiunto
mediante l'autonoma acquisizione di risorse sufficienti all'espletamento delle
attività programmate. Ai conti sezionali devono essere imputati gli oneri di
cui all'articolo n. 4 della legge n.266/91.
Art. 6
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1.
Avverso i
provvedimenti degli organi associativi è ammesso ricorso al collegio dei
probiviri entro 30 giorni
dall'adozione dell'atto o dalla comunicazione dello stesso.
2.
Il ricorso può
essere presentato direttamente dall'interessato.
3.
Il Presidente
del collegio dei probiviri, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del
ricorso, trasmette all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed agli eventuali
ricorrenti copia del ricorso presentato e dei relativi allegati.
4.
L'organo che ha
emanato l'atto impugnato e gli eventuali ricorrenti, entro 30 giorni dalla
trasmissione della documentazione di
cui al comma precedente, inviano le proprie contro deduzioni al collegio dei
probiviri.
5.
Il Presidente
del collegio dei probiviri acquisite le contro deduzioni o decorso il termine
per la presentazione delle stesse, convoca il collegio per la decisione del
ricorso.
6.
Nella seduta
fissata dal Presidente il collegio decide il ricorso salvo che non si rendano
necessari supplementi istruttori.
Art. 7
SOCI, DIRITTI, OBBLIGHI,ESCLUSIONI
Soci
Possono
far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si
riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione
nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi
indicate rivolgendo la loro attività a terzi.
A
tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto
dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La
richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo
predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione
dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di
accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa
visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento
dei dati personali e deve essere
presentata al Presidente.
Il
Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione,
deliberando in merito con espressa motivazione.
L’iscrizione
all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio
Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso
della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette
richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti
all’associazione.
Diritti
Tutti
i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno
dell’associazione.
I
soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a
tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di
essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi
in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione,
di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi
sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri
degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque
momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare
gli scopi sociali.
Obblighi
I
soci devono:
·
rispettare lo
statuto ed il regolamento in tutta la loro interezza;
·
tenere un
comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;
·
svolgere
tutte le attività nei tempi e secondo le modalità
preventivamente concordate;
·
eseguire la
loro attività verso terzi in modo personale, spontaneo, gratuito e senza
perseguire alcun fine di lucro;
·
contribuire
al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera
secondo le finalità dell’organizzazione;
Esclusioni
La
qualifica di socio si perde per:
·
decesso;
·
impossibilità
sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
·
inattività
prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione del
socio;
·
rinuncia
volontaria da comunicare per iscritto al Presidente della sezione;
·
espulsione
per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli
eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
Art 8
Rappresentanze
Nell’ambito provinciale delle
sezioni possono essere istituite una o più rappresentanze, a norma
dell’art.10 dello statuto sociale, con le seguenti modalità:
1)
La
rappresentanza deve essere deliberata dal Direttivo sezionale di riferimento che
dovrà sostenere le spese di gestione per la sede
e le relative attività.
2)
La Direzione
Sezionale delega un socio per gestire i servizi da erogare sul territorio di competenza previo il coordinamento dei
volontari che risiedono nella zona.
3)
Il delegato
della rappresentanza fa capo al Presidente della sezione e comunica tutti i dati
necessari dei servizi da svolgere alla sezione provinciale di appartenenza, al
fine della copertura assicurativa dei volontari e degli utenti e per la
correttezza normativa e statutaria dell’associazione. Inoltre a fine anno
presenta una relazione delle attività svolte e una relazione programmatica
delle attività da svolgere.
4)
Il delegato
partecipa al consiglio direttivo in qualità di referente con possibilità
propositiva ma senza diritto al voto.
5)
Il delegato
procede ad impegni di spesa previa autorizzazione della direzione sezionale.
6)
Tutta
l’attività amministrativa e contabile della rappresentanza deve
necessariamente fare capo alla sezione provinciale di appartenenza.