REGOLAMENTO GENERALE E CONTABILE

Vigente

Approvato dalla Direzione Nazionale in data 7 novembre 2008

Art. 1

MODALITA' E LIMITI DEI RIMBORSI SPESE

1.      Ai volontari e dirigenti saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il viaggio, alloggio e vitto qualora l'attività prestata che ha dato motivo alla spesa sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti a norma di Statuto.

2.      Le autorizzazioni vengono adottate dalla Direzione Nazionale e da quella Sezionale negli ambiti di rispettiva competenza. In caso d'urgenza le autorizzazioni sono adottate dal Presidente e sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della relativa Direzione.

3.      La Direzione Nazionale, indica annualmente i limiti dei rimborsi spese determinando i parametri applicabili per le singole voci. A tali indicazioni faranno riferimento le Direzioni sezionali nei limiti delle rispettive disponibilità  finanziarie.

Art. 2

ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE CONVOCAZIONI

1.      Le sedute degli organi associativi sono convocate tramite avviso spedito almeno 15 giorni, prima della data fissata, per le assemblee e 7 giorni per le altre riunioni. Della spedizione fa fede il protocollo regolarmente tenuto.

2.      L'avviso deve contenere:

a) il luogo la data e l'ora della seduta;

b) l'ordine del giorno.

3.        L'avviso di convocazione è di competenza del Presidente dei rispettivi organi.

4.        Le sedute degli organi associativi sono valide anche se tenute in audioconferenza.

5.        Le convocazioni delle sezioni provinciali devono essere inviate necessariamente anche al Presidente Nazionale e al competente territoriale.

6.        Nel caso in cui si dovesse ravvisare una particolare urgenza le riunioni dei Direttivi possono essere convocate , mediante telegramma o e-mail, anche 48 ore prima.

Art. 3

ORGANI   ASSOCIATIVI: DELLE RIUNIONI, DELLE  VALIDITA',  DELLE DETERMINAZIONI E DELLE ELEZIONI

1.          Le riunioni degli organi associativi sono presiedute dai rispettivi Presidenti o in caso  di assenza dal Vice Presidente; in mancanza l’organo elegge un componente quale Presidente della seduta.  Nelle sedute di insediamento e di costituzione e fino alla nomina degli organi direttivi, le riunioni sono presiedute dal socio più anziano per età. Le riunioni del Direttivo provinciale si devono convocare preferibilmente almeno quattro volte l’anno.

2.      Per la validità delle sedute della Direzione Nazionale, della Direzione Provinciale nonché per la validità  delle Assemblee si rimanda a quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

3.      Le delibere delle direzioni sono approvate quando riportano la metà  più uno dei voti; a parità  di voti, quello del presidente è dirimente; per l'assemblea invece quando riportano la metà  più uno dei voti degli aventi diritto.

4.      Per l’elezione alle cariche a componente della Direzione Nazionale e sezionale, si procede mediante presentazione, per iscritto, della propria candidatura, secondo le modalità stabilite dall’assemblea di riferimento.

5.      Le persone votate e non candidate comportano l’annullano della scheda.

6.      Le preferenze da indicare, sulla scheda, non devono superare il numero dei componenti dell’organo da eleggere, in caso contrario la scheda viene considerata nulla.

7.      Nelle elezioni risultano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero dei voti; a parità  di voti risulta eletto il candidato con la maggiore età anagrafica; a parità di età anagrafica risulta eletto il socio con maggiore anzianità associativa.

8.      Le votazioni avvengono con voto palese salve le elezioni e le determinazioni riguardanti persone ove si applica lo scrutinio segreto.

9.      Delle sedute degli organi viene redatto verbale a cura della persona designata ad assumere la funzione di segretario. Il verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente viene conservato, unitamente ai provvedimenti adottati, secondo le modalità  stabilite dalla Direzione Nazionale.

Art. 4

ORGANI ASSOCIATIVI: DEI POTERI D'URGENZA, DELLA SUPPLENZA, DELLE SOSTITUZIONI, DELLA PROROGA E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1.      In caso di urgenza le decisioni di competenza degli organi associativi possono essere assunte dai rispettivi presidenti. Tali atti saranno sottoposti a ratifica nella prima seduta collegiale utile.

2.      In tutti gli organi associativi, in caso di impedimento o assenza del presidente, il vice presidente ne esplica le funzioni a tutti gli effetti e per la durata dell'impedimento o dell'assenza.

3.      In caso di vacanza negli organi associativi si procede come segue:

a) se la vacanza riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, lo stesso decade nella sua interezza e la Direzione Nazionale procederà  alla nomina di un commissario.

b) se la vacanza non riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, la reintegrazione avverrà con la cooptazione all'interno dell'organo stesso con i primi dei non eletti; altrimenti in caso di mancanza dei non eletti si procederà entro 60 giorni alla relativa reintegrazione a norma di statuto.

4.      Alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statutari fino all'insediamento degli organismi rinnovati.

5.      Qualora, nonostante l'applicazione dei commi precedenti, si determinino situazioni di inattività, disfunzione grave o comunque di mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, la Direzione nazionale nomina un commissario straordinario che dura in carica il tempo strettamente necessario al ripristino della normale funzionalità dell'organo commissariato, e comunque non oltre sei mesi.

6.      La Direzione Nazionale vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari. Le decisioni della Direzione Nazionale sono inappellabili.

7.      La Direzione Nazionale può essere invocata per i motivi del comma precedente da chiunque  vi abbia interesse  entro 30 giorni dal provvedimento.

Art. 5

DELLA CONTABILITA'

1.      I conti consuntivi e i programmi di attività  corredati dal relativo piano finanziario devono essere predisposti in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione delle relative assemblee, da tenersi improrogabilmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

2.      I conti consuntivi ed i programmi di attività  corredati dal relativo piano finanziario delle rispettive sezioni, una volta approvati, dovranno pervenire entro il 15 giugno alla Direzione nazionale, che provvederà a trasmetterli ai competenti territoriali per conoscenza.

3.      La Direzione nazionale determina le modalità di tenuta della contabilità e indica le modalità di presentazione dei conti.

4.      Ogni piano finanziario dovrà ispirarsi al principio dell'equilibrio contabile raggiunto mediante l'autonoma acquisizione di risorse sufficienti all'espletamento delle attività programmate. Ai conti sezionali devono essere imputati gli oneri di cui all'articolo n. 4 della legge n.266/91.

Art. 6

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1.      Avverso i provvedimenti degli organi associativi è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro  30 giorni  dall'adozione dell'atto o dalla comunicazione dello stesso.

2.      Il ricorso può essere presentato direttamente dall'interessato.

3.      Il Presidente del collegio dei probiviri, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del ricorso, trasmette all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed agli eventuali ricorrenti copia del ricorso presentato e dei relativi allegati.

4.      L'organo che ha emanato l'atto impugnato e gli eventuali ricorrenti, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione  di cui al comma precedente, inviano le proprie contro deduzioni al collegio dei probiviri.

5.      Il Presidente del collegio dei probiviri acquisite le contro deduzioni o decorso il termine per la presentazione delle stesse, convoca il collegio per la decisione del ricorso.

6.      Nella seduta fissata dal Presidente il collegio decide il ricorso salvo che non si rendano necessari supplementi istruttori.

Art. 7

SOCI, DIRITTI, OBBLIGHI,ESCLUSIONI

Soci

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate rivolgendo la loro attività a terzi.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali  e deve essere presentata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’associazione.

                                                           Diritti

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali.

Obblighi

I soci devono:

·      rispettare lo statuto ed il regolamento in tutta la loro interezza;

·      tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;

·      svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità  preventivamente concordate;

·      eseguire la loro attività verso terzi in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;

·      contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;

Esclusioni

 La qualifica di socio si perde per:

·      decesso;

·      impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;

·      inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione del socio;

·      rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente della sezione;

·      espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.

Art 8

Rappresentanze

Nell’ambito provinciale delle sezioni possono essere istituite una o più rappresentanze, a norma dell’art.10 dello statuto sociale, con le seguenti modalità:

1)        La rappresentanza deve essere deliberata dal Direttivo sezionale di riferimento che dovrà sostenere le spese di gestione per la sede  e le relative attività.

2)        La Direzione Sezionale delega un socio per gestire i servizi da erogare  sul territorio di competenza previo il coordinamento dei volontari che risiedono nella zona.

3)        Il delegato della rappresentanza fa capo al Presidente della sezione e comunica tutti i dati necessari dei servizi da svolgere alla sezione provinciale di appartenenza, al fine della copertura assicurativa dei volontari e degli utenti e per la correttezza normativa e statutaria dell’associazione. Inoltre a fine anno presenta una relazione delle attività svolte e una relazione programmatica delle attività da svolgere.

4)        Il delegato partecipa al consiglio direttivo in qualità di referente con possibilità propositiva ma senza diritto al voto.

5)        Il delegato procede ad impegni di spesa previa autorizzazione della direzione sezionale.

6)        Tutta l’attività amministrativa e contabile della rappresentanza deve necessariamente fare capo alla sezione provinciale di appartenenza.

 


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