REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Vigente
Approvato dalla Direzione Nazionale in data 27 luglio 2022
Art. 1
MODALITA' E LIMITI DEI RIMBORSI SPESE
1.
Ai volontari e dirigenti saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il viaggio, alloggio e vitto qualora l'attività prestata che ha dato motivo alla spesa sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti a norma di Statuto.
2.
Le autorizzazioni e le entità di rimborso vengono adottate ed autorizzate dalla Direzione Nazionale e da quella Sezionale negli ambiti di rispettiva competenza. In caso d'urgenza le autorizzazioni sono adottate dal Presidente e sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della relativa Direzione.
3.
Per gli incontri istituzionali della Direzione Nazionale saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio, nel modo che segue:
- Il biglietto ferroviario, in seconda classe, o con tariffa più conveniente in promozione, anche con treni ad elevata velocità, nonché di altri mezzi pubblici di linea e marittimi. Per i viaggi effettuati tra le ore 22,00 e le ore 08,00 è consentito l'uso delle cuccette.
- L'uso del mezzo aereo è previsto per esigenze funzionali o di convenienza economica e, comunque, solitamente, per percorrenze superiori ai 300 Km. In caso di viaggio in aereo, preventivamente autorizzato dalla direzione nazionale, dovrà essere, di norma, individuata la tariffa di classe economica più vantaggiosa, compatibilmente con le opzioni di viaggio.
- L’utilizzo dell’auto privata è previsto per esigenze funzionali o di convenienza economica; il predetto utilizzo è consentito previa autorizzazione della direzione nazionale, per comprovate esigenze adeguatamente motivate. Per il viaggio effettuato con auto privata, oltre all’indennizzo dell’eventuale pedaggio autostradale (previa presentazione dei titoli di viaggio in originale o, in caso di utilizzo di carte prepagate e/o telepass, della stampata del rendiconto periodico con evidenziata la specifica del pagamento del tragitto), sarà corrisposta un’indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione e ritorno secondo quanto stabilito in merito dalla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. In caso di assoluta necessità di utilizzo dell’auto privata, qualora il costo complessivo del pedaggio autostradale e del rimborso chilometrico risulti economicamente sconveniente, la direzione nazionale rimborserà il costo base del biglietto ferroviario in seconda classe.
- L’utilizzo del taxi è consentito a fronte di motivate esigenze. Le ricevute del taxi devono riportare, ai fini della validità contabile, la data e l’indicazione del percorso effettuato.
- Le spese relative a parcheggi a pagamento, aeroportuali, ferroviari o cittadini saranno rimborsate solo in casi eccezionali, se preventivamente autorizzate.
- Per le spese di vitto e alloggio si seguono i parametri stabiliti dalla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
4.
Per gli incontri di carattere nazionale e/o interregionale, la Direzione Nazionale si farà carico delle sole spese di vitto e alloggio; le spese di viaggio saranno a carico delle rispettive sezioni provinciali di appartenenza.
Art. 2
ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE CONVOCAZIONI
1.
Le sedute degli organi associativi sono convocate tramite avviso spedito, anche a mezzo e-mail, almeno 15 giorni, prima della data fissata, per le assemblee e 7 giorni per le altre riunioni. Della spedizione fa fede il protocollo regolarmente tenuto.
2.
L'avviso deve contenere:
- il luogo, la data e l'ora della seduta;
- l'ordine del giorno;
- all'avviso devono essere allegati i documenti assembleari ed entro le 48 ore antecedenti alle sedute delle Direzioni devono essere recapitati il verbale della seduta precedente ed eventuali documenti scritti relativi all'ordine del giorno.
3.
L'avviso di convocazione è di competenza del Presidente dei rispettivi organi che stabilisce data, luogo e sede in cui svolgere la seduta della Direzione.
4.
Le sedute degli organi associativi sono valide anche se tenute in audio/video conferenza.
5.
Le convocazioni delle sezioni provinciali devono essere inviate obbligatoriamente anche al Presidente Nazionale, al componente competente territorialmente, nonché, ad eventuali rappresentanti zonali, e, limitatamente a quelle dell'assemblea, anche ai soci sostenitori.
6.
Nel caso in cui si dovesse ravvisare una particolare urgenza le riunioni dei Direttivi possono essere convocate anche 48 ore prima.
7.
Un terzo dei componenti la Direzione Nazionale o Sezionale (arrotondato per eccesso) può chiedere la convocazione dei Direttivi, comunicando al presidente l'ordine del giorno, da trasmettere entro 8 giorni dalla richiesta.
Art. 3
ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE RIUNIONI, DELLE VALIDITA', DELLE DETERMINAZIONI E DELLE ELEZIONI
1.
Le riunioni degli organi associativi sono presiedute dai rispettivi Presidenti o in caso di assenza dal Vice Presidente; in mancanza l'organo elegge un componente quale Presidente della seduta. Nelle sedute di insediamento e di costituzione e fino alla nomina degli organi direttivi, le riunioni sono presiedute dal socio più anziano per età. Nel caso di seduta costitutiva deve necessariamente essere presente il presidente nazionale o un suo delegato e/o il componente territoriale. Le riunioni del Direttivo provinciale e nazionale si devono convocare almeno quattro volte l'anno, preferibilmente "de visu".
2.
Per la validità delle sedute della Direzione Nazionale, della Direzione Provinciale nonché per la validità delle Assemblee si rimanda a quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto Sociale.
3.
Possono partecipare all'Assemblea Nazionale i Presidenti e i Vice Presidenti delle sezioni provinciali. In caso di loro impedimento possono delegare altro componente il direttivo sezionale e/o socio fondatore della sede provinciale di appartenenza.
4.
Per l'elezione alle cariche a componente della Direzione Nazionale e sezionale, si procede mediante presentazione della propria candidatura per iscritto, al presidente durante l'assemblea, secondo le modalità stabilite dall'assemblea di riferimento.
5.
Per l'elezione del Direttivo Nazionale possono candidarsi tutti i soci regolarmente iscritti al 31 dicembre precedente alla scadenza dell'organo stesso. Per l'elezione del Direttivo Sezionale possono candidarsi tutti i soci della Sezione di appartenenza regolarmente iscritti al 31 dicembre precedente alla scadenza dell'organo stesso.
6.
Non sono eleggibili coloro che hanno procedimenti penali pendenti e, qualora già in carica, devono dimettersi.
7.
Le persone votate e non candidate comportano l'annullamento della scheda.
8.
Le preferenze da indicare, sulla scheda, non devono superare il numero dei componenti dell'organo da eleggere; in caso contrario la scheda viene considerata nulla.
9.
Delle sedute degli organi viene redatto verbale a cura della persona designata ad assumere la funzione di segretario. Il verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente viene conservato, unitamente ai provvedimenti adottati, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale.
Art. 4
ORGANI ASSOCIATIVI: DEI POTERI D'URGENZA, DELLA SUPPLENZA, DELLE SOSTITUZIONI, DELLA PROROGA E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1.
In caso di urgenza le decisioni di competenza degli organi associativi possono essere assunte dai rispettivi presidenti. Tali atti saranno sottoposti a ratifica nella prima seduta collegiale utile.
2.
In tutti gli organi associativi, in caso di impedimento o assenza del presidente, il vice presidente ne esplica le funzioni a tutti gli effetti e per la durata dell'impedimento o dell'assenza.
3.
In caso di vacanza negli organi associativi si procede come segue:
- se la vacanza riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo Nazionale, lo stesso decade nella sua interezza e i componenti restano in carica fino all'assemblea elettiva; se riguarda la Direzione Provinciale, la Direzione Nazionale provvederà alla nomina di un commissario che sarà coadiuvato, su richiesta dello stesso, dalla Direzione decaduta.
- se la vacanza non riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, la reintegrazione avverrà con la cooptazione all'interno dell'organo stesso con i primi dei non eletti; altrimenti in caso di mancanza dei non eletti si procederà entro 60 giorni alla relativa reintegrazione a norma di statuto.
4.
Alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statutari fino all'insediamento degli organismi rinnovati.
5.
Qualora, nonostante l'applicazione dei commi precedenti, si determinino situazioni di inattività, disfunzione grave o comunque di mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, la Direzione nazionale nomina un commissario straordinario che dura in carica il tempo strettamente necessario al ripristino della normale funzionalità dell'organo commissariato, e comunque non oltre sei mesi. In caso di comprovate e gravi esigenze, la Direzione Nazionale può prorogare il periodo del commissariamento fino ad un massimo di 18 mesi.
6.
La Direzione Nazionale vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari. Le decisioni della Direzione Nazionale sono inappellabili.
7.
Le spese del commissariamento saranno a carico della sezione di cui l'organo è coinvolto; in caso di insufficienti risorse economiche presso le Sezioni, le spese saranno a carico della Direzione Nazionale.
8.
Condizioni necessarie per il mantenimento della Ragione Sociale U.N.I.Vo.C. sono:
- l'adozione dello Statuto sociale e del Regolamento nazionali;
- l’iscrizione al RUNTS;
- la stipula della polizza assicurativa.
Art. 5
DELLA CONTABILITA'
1.
I conti consuntivi e i programmi di attività corredati dal relativo piano finanziario devono essere predisposti in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione delle relative assemblee, da tenersi improrogabilmente entro il 30 aprile di ciascun anno.
2.
I conti consuntivi ed i programmi di attività corredati dal relativo piano finanziario delle rispettive sezioni, una volta approvati, dovranno pervenire entro il 15 giugno alla Direzione nazionale ed al componente competente territorialmente.
3.
L’entità della quota associativa, deliberata dalle rispettive assemblee provinciali, concorre interamente a determinare le entrate della sezione provinciale.
4.
Ogni piano finanziario dovrà ispirarsi al principio dell'equilibrio contabile raggiunto mediante l'autonoma acquisizione di risorse sufficienti all'espletamento delle attività programmate.
5.
La contabilità, le scritture contabili ed i libri sociali devono essere redatti nel rispetto di quanto disciplinato dal D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
Art. 6
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1.
Avverso i provvedimenti degli organi associativi è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni dall'adozione dell'atto o dalla comunicazione dello stesso.
2.
Il ricorso può essere presentato direttamente dall'interessato.
3.
Il Presidente del collegio dei probiviri, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del ricorso, trasmette all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed agli eventuali ricorrenti copia del ricorso presentato e dei relativi allegati.
4.
L'organo che ha emanato l'atto impugnato e gli eventuali ricorrenti, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, inviano le proprie contro deduzioni al collegio dei probiviri.
5.
Il Presidente del collegio dei probiviri acquisite le contro deduzioni o decorso il termine per la presentazione delle stesse, convoca il collegio per la decisione del ricorso.
6.
Nella seduta fissata dal Presidente, il collegio decide il ricorso salvo che non si rendano necessari supplementi istruttori.
Art. 7
SOCI, DIRITTI, OBBLIGHI, ESCLUSIONI
Soci
1.
Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate rivolgendo la loro attività a terzi.
2.
A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.
3.
La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione e indirizzata al Presidente, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali, unitamente alla sottoscrizione della dichiarazione di non avere in corso procedimenti penali pendenti. Ogni variazione rispetto a tale requisito dovrà essere tempestivamente dichiarata.
4.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.
5.
L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.
Diritti
1.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.
2.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento.
Obblighi
I soci devono:
- rispettare lo statuto ed il regolamento in tutta la loro interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso terzi in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare, annualmente, la quota associativa nell’ammontare stabilito dall’assemblea provinciale di appartenenza.
Esclusioni
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- inattività continuativa non giustificata con conseguente cancellazione del socio;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente della sezione;
- Mancato pagamento, entro l’anno solare, della quota associativa.
Espulsione
I soci sono espulsi per inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali e qualora risultino carichi penali pendenti.
Art 8
RAPPRESENTANZE
Nell'ambito provinciale delle sezioni possono essere istituite una o più rappresentanze, a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, con le seguenti modalità:
- La rappresentanza deve essere deliberata dal Direttivo sezionale di riferimento che dovrà sostenere le spese di gestione per la sede e le relative attività.
- La Direzione Sezionale delega un socio per gestire i servizi da erogare sul territorio di competenza previo il coordinamento dei volontari che risiedono nella zona.
- Il delegato della rappresentanza fa capo al Presidente della sezione e comunica tutti i dati necessari dei servizi da svolgere alla sezione provinciale di appartenenza, al fine della copertura assicurativa dei volontari e degli utenti e per la correttezza normativa e statutaria dell'associazione. Inoltre a fine anno presenta una relazione delle attività svolte e una relazione programmatica delle attività da svolgere.
- Il delegato partecipa al consiglio direttivo in qualità di referente con possibilità propositiva ma senza diritto al voto.
- Il delegato procede ad impegni di spesa previa autorizzazione della direzione sezionale.
- Tutta l'attività amministrativa e contabile della rappresentanza deve necessariamente fare capo alla sezione provinciale di appartenenza.
STATUTO U.N.I.Vo.C.
Approvato Assemblea Nazionale del 27 marzo 2021
CAPO I
SCOPI E FUNZIONALITA'
Art. 1 - Sede
- La sede legale dell'U.N.I.Vo.C. ODV, Nazionale, è in via Borgognona, 38 - 00187 Roma. Ogni sede legale delle Sezioni Provinciali viene deliberata dalle rispettive Assemblee di base.
Art. 2 - Denominazione
- “L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi - ODV”, di seguito indicata con l’acronimo “U.N.I.Vo.C. – ODV”, si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, così come modificata dal D.lgs 117 del 03.07.2017 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore dei disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
- L'U.N.I.Vo.C. - ODV è una organizzazione di volontariato “ODV", con durata illimitata.
- L'U.N.I.Vo.C. - ODV è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- L'U.N.I.Vo.C. - ODV è ente del terzo settore (ETS), così come disciplinato dall’art. 5 c. 1 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni ed espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e degli enti del terzo settore.
Art. 3 - Funzioni dell'U.N.I.Vo.C. - ODV
L'U.N.I.Vo.C.- ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) D.lgs 117/2017. A tal fine:
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV persegue finalità di solidarietà sociale e ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei ciechi e più in generale dei disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV, in particolare, persegue la finalità del superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei disabili visivi. A tale scopo l'U.N.I.Vo.C.- ODV fa riferimento ai principi ed indirizzi contenuti nello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei disabili visivi. Con la stessa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, l'U.N.I.Vo.C.- ODV concorda iniziative e programmi di interesse comune per i disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV svolge le proprie attività ispirandosi ai principi sanciti nella convenzione ONU sulle persone con disabilità.
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV svolge la propria attività di volontariato pro ciechi mediante strutture proprie o dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS, degli Enti e delle Federazioni ad essa collegate, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV cura la redazione di propri periodici, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, a livello nazionale e locale.
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi fini di Solidarietà ed utilità sociale.
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV, nel rispetto dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, esercita anche le seguenti ulteriori attività:
- organizzazione e gestione di attività sportive promozionali per ciechi e ipovedenti;
- attività dei Donatori della voce, a favore dei minorati della vista del Centro nazionale del libro parlato “Francesco Fratta” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti APS, per la registrazione in audio di libri e riviste amatoriali;
- sostegno domiciliare a disabili visivi e servizi vari;
- attività ludico‐ricreative e culturali individuali o collettive;
- assistenza nelle attività sportive individuali o di gruppo;
- Attività di sostegno alla mobilità.
Art. 4 - Gratuità delle prestazioni
- L'attività dei volontari operanti per l'U.N.I.Vo.C.- ODV, non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.
- Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento generale, contabile ed amministrativo.
- La qualità di volontario U.N.I.Vo.C.- ODV è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'U.N.I.Vo.C.- ODV.
- Le cariche associative dell'U.N.I.Vo.C.- ODV hanno carattere gratuito. Ai titolari viene concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate, sostenute per compiti istituzionali, di cui al regolamento generale, contabile ed amministrativo.
CAPO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 5 - Organi dell'U.N.I.Vo.C.- ODV
Sono organi dell'U.N.I.Vo.C.- ODV:
- l'Assemblea Nazionale, la Direzione Nazionale e il Presidente Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- l'Assemblea Provinciale, la Direzione Provinciale e il Presidente Provinciale.
Art. 6 - Assemblea Nazionale
- L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
- elegge i sette membri della Direzione Nazionale;
- elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito nazionale;
- approva il conto consuntivo, corredato dalla relazione delle attività svolte.
- L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
- approva le modifiche allo Statuto Sociale;
- adotta le determinazioni in ordine alla trasformazione, scissione e fusione dell’associazione;
- adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'organizzazione, nonché, sulla devoluzione dei beni di cui al successivo art. 28.
- nomina il liquidatore.
- Le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, sono composte da:
- Soci Fondatori;
- componenti della Direzione Nazionale;
- presidenti e vice presidenti delle sezioni provinciali.
- L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto.
- L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno i 2/3 degli aventi diritto.
- Le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente; in loro mancanza apre l'Assemblea il componente più anziano della Direzione che propone l'elezione del Presidente della seduta.
- L'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo e la correlata relazione delle attività svolte.
Art. 7 - La Direzione Nazionale
- La Direzione Nazionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
- La Direzione Nazionale elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente nella seduta di insediamento.
- La Direzione Nazionale coopta un referente nominato dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, con parere consultivo ma non vincolante.
- La Direzione Nazionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
- La Direzione Nazionale:
- determina gli indirizzi generali cui le strutture dell'U.N.I.Vo.C.- ODV debbono attenersi, ed attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture Provinciali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari;
- predispone il conto consuntivo e la correlata relazione delle attività svolte da proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- predispone ed approva, entro il 30 novembre di ciascun anno solare, il programma di attività corredato dal piano finanziario;
- stipula con le amministrazioni pubbliche centrali, enti nazionali ed interregionali, le convenzioni di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- redige il regolamento generale, contabile ed amministrativo cui tutte le strutture periferiche devono attenersi;
- autorizza la costituzione delle sezioni provinciali U.N.I.Vo.C.- ODV;
- prende atto dell'eventuale scioglimento delle sezioni provinciali U.N.I.Vo.C.- ODV.
Art. 8 - Il Presidente Nazionale
- Il Presidente Nazionale:
- è legale rappresentante dell'associazione a livello nazionale, e come tale sottoscrive gli atti;
- convoca la Direzione Nazionale;
- convoca, su proposta della Direzione Nazionale, l'Assemblea Nazionale;
- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.
Art. 9 - Collegio Nazionale dei Probiviri
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei soci, nonché ogni divergenza fra soci o fra strutture dell'U.N.I.Vo.C.- ODV.
- Il collegio nazionale dei probiviri esamina, in un unico grado, i ricorsi avverso il comportamento dei soci e dirigenti, ed ogni altra materia di carattere disciplinare;
- Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
CAPO III
STRUTTURE TERRITORIALI
Art. 10 - Strutture sezionali
- L'U.N.I.Vo.C.- ODV è strutturata in sezioni di base operanti in ambito provinciale; esse sono entità giuridiche autonome sotto il profilo gestionale, patrimoniale e di bilancio.
- Le sezioni di base possono istituire rappresentanze nelle singole realtà provinciali.
- Le assemblee sezionali, nella seduta di costituzione, adottano come proprio il presente statuto.
Art. 11 - Assemblea Provinciale
- L'Assemblea Provinciale ordinaria:
- Elegge i cinque membri della Direzione Provinciale
- approva il conto consuntivo corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- discute i problemi ad essa sottoposti dalla Direzione Provinciale adottando i conseguenti provvedimenti;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale, su proposta della Direzione Provinciale;
- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito provinciale.
- L'Assemblea Provinciale straordinaria:
- conferma l’adesione allo statuto sociale qualora siano intervenute modifiche ad opera dell’Assemblea Nazionale;
- adotta le determinazioni in ordine alla trasformazione, scissione e fusione della sezione;
- adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione della sezione, nonché, sulla devoluzione dei beni di cui al successivo art. 28;
- nomina il liquidatore.
- L'Assemblea Provinciale, ordinaria e straordinaria, è costituita da:
- i soci fondatori;
- I componenti della Direzione Provinciale;
- tutti i soci della sezione Provinciale.
- L'Assemblea Provinciale, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente Provinciale o, in sua assenza dal Vice Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.
- L'Assemblea Provinciale Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente Provinciale, o, in sua assenza dal Vice Presidente, o su richiesta dei 2/3 degli aventi diritto.
- Le Assemblee provinciali sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente della Sezione; in loro mancanza apre la seduta il componente più anziano della Direzione che propone all'Assemblea l'elezione del Presidente della seduta.
- L'Assemblea Provinciale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo e della correlata relazione sulle attività svolte.
Art. 12 - Direzioni Provinciali
- La Direzione Provinciale è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea Provinciale.
- La Direzione Provinciale elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente nella seduta di insediamento.
- La Direzione Provinciale coopta un referente nominato dal consiglio di amministrazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, territorialmente competente, con parere consultivo ma non vincolante.
- La Direzione Provinciale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
- La Direzione Provinciale:
- predispone e propone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale il conto consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- predispone ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno solare il programma di attività corredato dal piano finanziario;
- propone la convocazione dell'Assemblea Provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;
- stipula con Comuni, Province ed altri enti locali le convenzioni di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 - Il Presidente Provinciale
- Il Presidente Provinciale:
- è legale rappresentante dell'associazione a livello provinciale, e come tale sottoscrive gli atti;
- convoca la Direzione Provinciale;
- convoca l'Assemblea Provinciale, su proposta della Direzione Provinciale;
- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione Provinciale, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.
CAPO IV
DEI SOCI
Art. 14 - Iscrizioni soci
- Sono ammesse tutte le persone che ne facciano domanda di adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di cui all'art. 2 del presente statuto.
- L'ammissione è decisa dalle Direzioni Provinciali competenti. Qualora la Direzione Provinciale non accolga l’istanza di ammissione deve dare adeguata motivazione scritta del diniego all’interessato.
- In caso di mancata ammissione, l’interessato può proporre ricorso al collegio nazionale dei probiviri, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari.
Art. 15 - Amici dell'U.N.I.Vo.C.- ODV
- Gli amici dell'U.N.I.Vo.C.- ODV offrono contributi economici all'U.N.I.Vo.C.- ODV e possono partecipare all'Assemblea di appartenenza senza diritto al voto.
Art. 16 - Diritti e doveri dei soci
- I soci:
- hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali, nei modi e nelle forme statutarie e regolamentari;
- vengono rimborsati delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata;
- hanno il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Hanno il dovere di versare la quota associativa di cui all'Art. 11 del presente Statuto.
- Hanno il diritto di esaminare i libri sociali.
Art. 17 - Riunioni dei soci
- La Direzione Nazionale può indire riunioni nazionali, interregionali o regionali di tutti i soci per consultazioni e deliberazioni su materie determinate. Analoghe riunioni possono essere indette, di concerto fra loro, dalle Direzioni provinciali interessate.
Art. 18 - Responsabilità ed assicurazione
- Le strutture che si avvalgono di volontari devono obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurare gli stessi da infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché, per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 19- Perdita della qualità di socio/Esclusioni
- La qualità di socio si perde per dimissione e/o morte.
- Inoltre, perdono la qualità di soci U.N.I.Vo.C.- ODV, i soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale e che rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro richiesta, o che la prestino in modo inadeguato. Sono anche esclusi i soci che ricevano compensi e che non rinnovano la quota annuale associativa.
- L'esclusione è deliberata dalle rispettive Direzioni provinciali.
- Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari.
CAPO V
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Art. 20 - Bilancio
- Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri ed il programma di attività corredato dal piano finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti in materia e dalle direttive stabilite dalla Direzione Nazionale.
- Il bilancio, con ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, inferiori a € 220.000,00, secondo quanto sancito dall’art. 13 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere redatto anche nella forma di rendiconto finanziario per cassa.
- I documenti del bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- Il piano finanziario contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- I bilanci sono predisposti dalle rispettive direzioni. Il consuntivo è approvato, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dalle assemblee competenti, e trasmesso entro il 30 giugno al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Il Preventivo è approvato, entro il 30 novembre dalle direzioni competenti.
- L’associazione è obbligata alla nomina dell’organo di controllo, anche in funzione monocratica, qualora, per due esercizi consecutivi, vengano superati 2 tra i seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00;
- ricavi, entrate, proventi comunque denominate € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori alle cinque unità.
Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 22 - Risorse economiche
- L'U.N.I.Vo.C. - ODV trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS ai suoi vari livelli;
- contributi di soci e di amici dell'U.N.I.Vo.C.- ODV;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'U.N.I.Vo.C.- ODV a qualsiasi titolo;
- donazioni e lasciti testamentari;
- da qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.
Art. 23 - Proventi derivanti da attività marginali
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione e in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO VI
VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI
Art. 24 - Validità delle sedute
- Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del presente statuto, le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
- Nelle votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o approvate le delibere che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti viene eletta la persona con maggiore anzianità di iscrizione all'Organizzazione, in caso di ulteriore parità è eletta la persona più anziana di età.
- Le elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si svolgono a scrutinio segreto. Salvo i casi previsti dal presente comma, le deliberazioni sono adottate a voto palese.
- Le sedute della Direzione Nazionale e delle Direzioni provinciali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
- Le sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee provinciali, in riunione ordinaria, sono valide:
- in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- Fra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore ai sessanta minuti.
- Le sedute delle assemblee nazionale e provinciali, in riunione straordinaria:
- per la validità delle delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
Art. 25 - Durata in carica degli organi
- La Direzione Nazionale dura in carica cinque anni. La scadenza della Direzione Nazionale comporta la scadenza di tutti gli organi, che vanno rinnovati svolgendo prima le Assemblee provinciali e, successivamente, l'Assemblea Nazionale.
CAPO VII
COLLABORAZIONI
Art. 26 - Personale dipendente
- Di norma le strutture dell'U.N.I.Vo.C.- ODV operano mediante l'attività gratuita dei soci e dei titolari delle cariche elettive.
- È consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento amministrativo, ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale.
- I contratti per prestazioni occasionali e/o collaborazioni vengono stipulati nel pieno rispetto della disciplina in materia e delle norme del codice civile.
CAPO VIII
RICORSI GERARCHICI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 27 - Ricorsi gerarchici
- I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:
- avverso gli atti della Sezione Provinciale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale, che decide in unico grado;
- gli atti della Direzione Nazionale sono insindacabili.
- I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.
- I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.
Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Nazionale, in riunione straordinaria con la presenza ed il voto favorevole dei ¾ degli aventi diritto.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione nazionale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti, con delibera dell'Assemblea Nazionale in riunione straordinaria, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS Presidenza Nazionale, Ente di terzo settore, di cui l'U.N.I.Vo.C.- ODV è emanazione.
- Lo scioglimento dell'U.N.I.Vo.C.- ODV a livello provinciale viene deliberato dall'Assemblea Provinciale, in riunione straordinaria con la presenza ed il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione a livello provinciale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti, con delibera dell'Assemblea Provinciale in riunione straordinaria, ad altre sezioni U.N.I.Vo.C.- ODV o UICI-APS presenti sul territorio regionale, o all'U.N.I.Vo.C.- ODV Nazionale o ad altri enti del Terzo Settore.
- La Direzione Nazionale diffida le sezioni provinciali che non rispettano gli adempimenti statutari e legislativi.
- In caso di reiterata inottemperanza, la Direzione Nazionale incarica il Referente competente per territorio al ripristino della legalità e dell'operatività della sezione Provinciale inadempiente.
CAPO IX
NORME FINALI
Art. 29 - Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Vigente
Approvato dalla Direzione Nazionale in data 7 settembre 2019
Art. 1
MODALITA' E LIMITI DEI RIMBORSI SPESE
1. Ai volontari e dirigenti saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il viaggio, alloggio e vitto qualora l'attività prestata che ha dato motivo alla spesa sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti a norma di Statuto.
2. Le autorizzazioni e le entità di rimborso vengono adottate ed autorizzate dalla Direzione Nazionale e da quella Sezionale negli ambiti di rispettiva competenza. In caso d'urgenza le autorizzazioni sono adottate dal Presidente e sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della relativa Direzione.
3. La direzione nazionale, per gli incontri istituzionali, rimborserà le spese di viaggio, vitto e alloggio, nel modo che segue:
- Il biglietto ferroviario, in seconda classe, o con tariffa più conveniente in promozione, anche con treni ad elevata velocità, nonché di altri mezzi pubblici di linea e marittimi. Per i viaggi effettuati tra le ore 22,00 e le ore 08,00 è consentito l'uso delle cuccette.
- L'uso del mezzo aereo è previsto per esigenze funzionali o di convenienza economica e, comunque, solitamente, per percorrenze superiori ai 300 Km. In caso di viaggio in aereo, preventivamente autorizzato dalla direzione nazionale, dovrà essere, di norma, individuata la tariffa di classe economica più vantaggiosa.
- L’utilizzo dell’auto privata è previsto per esigenze funzionali o di convenienza economica; il predetto utilizzo è consentito previa autorizzazione della direzione nazionale, per comprovate esigenze adeguatamente motivate. Per il viaggio effettuato con auto privata, oltre all’indennizzo dell’eventuale pedaggio autostradale (previa presentazione dei titoli di viaggio in originale o, in caso di utilizzo di carte prepagate e/o telepass, della stampata del rendiconto periodico con evidenziata la specifica del pagamento del tragitto), sarà corrisposta un’indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione e ritorno per un importo pari a € 0,28 per ogni Km percorso ( adeguando l’importo al costo del carburante). In caso di assoluta necessità di utilizzo dell’auto privata, qualora il costo complessivo del pedaggio autostradale e del rimborso chilometrico risulti economicamente sconveniente, la direzione nazionale potrà eccezionalmente autorizzare per iscritto forme diverse di rimborso.
- L’utilizzo del taxi è consentito a fronte di motivate esigenze. Le ricevute del taxi devono riportare, ai fini della validità contabile, la data e l’indicazione del percorso effettuato.
- Le spese relative a parcheggi a pagamento, aeroportuali, ferroviari o cittadini saranno rimborsate solo in casi eccezionali, se preventivamente autorizzate.
- Per le spese di vitto e alloggio si seguono i parametri stabiliti dalla Direzione Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Art. 2
ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE CONVOCAZIONI
1. Le sedute degli organi associativi sono convocate tramite avviso spedito, anche a mezzo mail, almeno 15 giorni, prima della data fissata, per le assemblee e 7 giorni per le altre riunioni. Della spedizione fa fede il protocollo regolarmente tenuto.
2. L'avviso deve contenere:
- il luogo la data e l'ora della seduta;
- l'ordine del giorno.
- all'avviso devono essere allegati i documenti assembleari ed entro le 48 ore antecedenti alle sedute delle Direzioni devono essere recapitati il verbale della seduta precedente ed eventuali documenti scritti relativi all'ordine del giorno.
3 L'avviso di convocazione è di competenza del Presidente dei rispettivi organi che stabilisce data, luogo e sede in cui svolgere la seduta della Direzione.
4. Le sedute degli organi associativi sono valide anche se tenute in audioconferenza.
5. Le convocazioni delle sezioni provinciali devono essere inviate necessariamente anche al Presidente Nazionale, al componente competente territorialmente, nonché, ad eventuali rappresentanti zonali, e, limitatamente a quelle dell'assemblea, anche ai soci sostenitori.
6. Nel caso in cui si dovesse ravvisare una particolare urgenza le riunioni dei Direttivi possono essere convocate anche 48 ore prima.
7. Un terzo dei componenti la Direzione Nazionale o Sezionale (arrotondato per eccesso) possono chiedere la convocazione dei Direttivi, comunicando al presidente l'ordine del giorno, da trasmettere entro 8 giorni dalla richiesta.
Art. 3
ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE RIUNIONI, DELLE VALIDITA', DELLE DETERMINAZIONI E DELLE ELEZIONI
1. Le riunioni degli organi associativi sono presiedute dai rispettivi Presidenti o in caso di assenza dal Vice Presidente; in mancanza l'organo elegge un componente quale Presidente della seduta. Nelle sedute di insediamento e di costituzione e fino alla nomina degli organi direttivi, le riunioni sono presiedute dal socio più anziano per età. Nel caso di seduta costitutiva deve necessariamente essere presente il presidente nazionale o un suo delegato e/o il componente territoriale. Le riunioni del Direttivo provinciale e nazionale si devono convocare almeno quattro volte l'anno, preferibilmente "de visu".
2. Per la validità delle sedute della Direzione Nazionale, della Direzione Provinciale nonché per la validità delle Assemblee si rimanda a quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto Sociale.
3. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale i Presidenti e i Vice Presidenti delle sezioni provinciali. In caso di loro impedimento possono delegare altro componente il direttivo sezionale e/o socio fondatore della sede provinciale di appartenenza.
4. Per l'elezione alle cariche a componente della Direzione Nazionale e sezionale, si procede mediante presentazione della propria candidatura per iscritto, al presidente durante l'assemblea, secondo le modalità stabilite dall'assemblea di riferimento.
5. Per l'elezione del Direttivo Nazionale possono candidarsi tutti i soci regolarmente iscritti al 31 dicembre precedente alla scadenza dell'organo stesso. Per l'elezione del Direttivo Sezionale possono candidarsi tutti i soci della Sezione di appartenenza regolarmente iscritti al 31 dicembre precedente alla scadenza dell'organo stesso.
6. Non sono eleggibili coloro che hanno procedimenti penali pendenti e, qualora già in carica, devono dimettersi.
7. Le persone votate e non candidate comportano l'annullamento della scheda.
8. Le preferenze da indicare, sulla scheda, non devono superare il numero dei componenti dell'organo da eleggere, in caso contrario la scheda viene considerata nulla.
9. Delle sedute degli organi viene redatto verbale a cura della persona designata ad assumere la funzione di segretario. Il verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente viene conservato, unitamente ai provvedimenti adottati, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale.
Art. 4
ORGANI ASSOCIATIVI: DEI POTERI D'URGENZA, DELLA SUPPLENZA, DELLE SOSTITUZIONI, DELLA PROROGA E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. In caso di urgenza le decisioni di competenza degli organi associativi possono essere assunte dai rispettivi presidenti. Tali atti saranno sottoposti a ratifica nella prima seduta collegiale utile.
2. In tutti gli organi associativi, in caso di impedimento o assenza del presidente, il vice presidente ne esplica le funzioni a tutti gli effetti e per la durata dell'impedimento o dell'assenza.
3. In caso di vacanza negli organi associativi si procede come segue:
- se la vacanza riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo Nazionale, lo stesso decade nella sua interezza e i componenti restano in carica fino all'assemblea elettiva; se riguarda la Direzione Provinciale, la Direzione Nazionale provvederà alla nomina di un commissario che sarà coadiuvato, su richiesta dello stesso, dalla Direzione decaduta.
- se la vacanza non riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, la reintegrazione avverrà con la cooptazione all'interno dell'organo stesso con i primi dei non eletti; altrimenti in caso di mancanza dei non eletti si procederà entro 60 giorni alla relativa reintegrazione a norma di statuto.
4. Alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statutari fino all'insediamento degli organismi rinnovati.
5. Qualora, nonostante l'applicazione dei commi precedenti, si determinino situazioni di inattività, disfunzione grave o comunque di mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, la Direzione nazionale nomina un commissario straordinario che dura in carica il tempo strettamente necessario al ripristino della normale funzionalità dell'organo commissariato, e comunque non oltre sei mesi.
6. La Direzione Nazionale vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari. Le decisioni della Direzione Nazionale sono inappellabili.
7. Le spese del commissariamento saranno a carico della sezione di cui l'organo è coinvolto; in caso di insufficienti risorse economiche presso le Sezioni, le spese saranno a carico della Direzione Nazionale.
8. Condizioni necessarie per il mantenimento della Ragione Sociale U.N.I.Vo.C. sono:
- l'adozione dello Statuto sociale e del Regolamento nazionali;
- l'iscrizione al registro regionale del volontariato;
- la stipula della polizza assicurativa.
Art. 5
DELLA CONTABILITA'
1. I conti consuntivi e i programmi di attività corredati dal relativo piano finanziario devono essere predisposti in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione delle relative assemblee, da tenersi improrogabilmente entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. I conti consuntivi ed i programmi di attività corredati dal relativo piano finanziario delle rispettive sezioni, una volta approvati, dovranno pervenire entro il 15 giugno alla Direzione nazionale, che provvederà a trasmetterli ai competenti territoriali per conoscenza.
3. L’entità della quota associativa, deliberata dalle rispettive assemblee provinciali, concorre interamente a determinare le entrate della sezione provinciale.
4. Ogni piano finanziario dovrà ispirarsi al principio dell'equilibrio contabile raggiunto mediante l'autonoma acquisizione di risorse sufficienti all'espletamento delle attività programmate.
5. La contabilità, le scritture contabili ed i libri sociali devono essere redatti nel rispetto di quanto disciplinato dal D.lgs 117/2017.
Art. 6
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Avverso i provvedimenti degli organi associativi è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni dall'adozione dell'atto o dalla comunicazione dello stesso.
2. Il ricorso può essere presentato direttamente dall'interessato.
3. Il Presidente del collegio dei probiviri, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del ricorso, trasmette all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed agli eventuali ricorrenti copia del ricorso presentato e dei relativi allegati.
4. L'organo che ha emanato l'atto impugnato e gli eventuali ricorrenti, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, inviano le proprie contro deduzioni al collegio dei probiviri.
5. Il Presidente del collegio dei probiviri acquisite le contro deduzioni o decorso il termine per la presentazione delle stesse, convoca il collegio per la decisione del ricorso.
6. Nella seduta fissata dal Presidente il collegio decide il ricorso salvo che non si rendano necessari supplementi istruttori.
Art. 7
SOCI, DIRITTI, OBBLIGHI, ESCLUSIONI
Soci
1. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate rivolgendo la loro attività a terzi.
2. A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.
3. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione e indirizzata al Presidente, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali, unitamente alla sottoscrizione della dichiarazione di non avere in corso procedimenti penali pendenti. Ogni variazione rispetto a tale requisito dovrà essere tempestivamente dichiarata.
4. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.
5. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.
Diritti
1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.
2. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali.
Obblighi
1. I soci devono:
- rispettare lo statuto ed il regolamento in tutta la loro interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso terzi in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare, annualmente, la quota associativa nell’ammontare stabilito dall’assemblea provinciale di appartenenza.
Esclusioni
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- inattività continuativa non giustificata con conseguente cancellazione del socio;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente della sezione;
- Mancato pagamento, entro l’anno solare, della quota associativa.
Espulsione
I soci sono espulsi per inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali e qualora risultino carichi penali pendenti.
Art 8
RAPPRESENTANZE
Nell'ambito provinciale delle sezioni possono essere istituite una o più rappresentanze, a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, con le seguenti modalità:
- La rappresentanza deve essere deliberata dal Direttivo sezionale di riferimento che dovrà sostenere le spese di gestione per la sede e le relative attività.
- La Direzione Sezionale delega un socio per gestire i servizi da erogare sul territorio di competenza previo il coordinamento dei volontari che risiedono nella zona.
- Il delegato della rappresentanza fa capo al Presidente della sezione e comunica tutti i dati necessari dei servizi da svolgere alla sezione provinciale di appartenenza, al fine della copertura assicurativa dei volontari e degli utenti e per la correttezza normativa e statutaria dell'associazione. Inoltre a fine anno presenta una relazione delle attività svolte e una relazione programmatica delle attività da svolgere.
- Il delegato partecipa al consiglio direttivo in qualità di referente con possibilità propositiva ma senza diritto al voto.
- Il delegato procede ad impegni di spesa previa autorizzazione della direzione sezionale.
- Tutta l'attività amministrativa e contabile della rappresentanza deve necessariamente fare capo alla sezione provinciale di appartenenza.
In questa pagina sono disponibili per il download in formato pdf, i seguenti documenti:
- modulo di adesione all'U.N.I.Vo.C. (modulo di adesione);
- informativa per i soci e aspiranti soci e consenso al trattamento dei dati personali, per l'iscrizione all'U.N.I.Vo.C. (informativa adesione);
- modulo di adesione alla rivista Reciprocamente Insieme (modulo di adesione rivista);
- informativa per la rivista Reciprocamente Insieme (informativa rivista).
Per qualsiasi informazione potete contattare la segreteria nazionale.
STATUTO U.N.I.Vo.C.
APPROVATO ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 22-23-24 MARZO 2019
CAPO I
SCOPI E FUNZIONALITA'
Art. 1 - Sede
- La sede legale dell'U.N.I.Vo.C. Nazionale è in via Borgognona, 38 - 00187 Roma. Ogni sede legale delle Sezioni Provinciali viene deliberata dalle rispettive Assemblee di base.
Art. 2 - Oggetto
- 1. L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, così come modificata dal D.lgs 117 del 03.08.2017 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore dei disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
- L'U.N.I.Vo.C. è una organizzazione di volontariato (O.d.V.), ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni con durata illimitata.
- L'U.N.I.Vo.C. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- L’U.N.I.Vo.C. espleta la propria attività in ottemperanza alla disciplina vigente in materia degli enti del terzo settore.
Art. 3 - Funzioni dell'U.N.I.Vo.C.
L’U.N.I.Vo.C. esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 5 comma 1 lettera a D.lgs 117/2017. A tal fine:
- L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) persegue finalità di solidarietà sociale e ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei ciechi e più in generale dei disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
- L'U.N.I.Vo.C., in particolare, persegue la finalità del superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei disabili visivi. A tale scopo l'U.N.I.Vo.C. fa riferimento ai principi ed indirizzi contenuti nello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei disabili visivi. Con la stessa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'U.N.I.Vo.C. concorda iniziative e programmi di interesse comune per i disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
- L’U.N.I.Vo.C. svolge le proprie attività ispirandosi ai principi sanciti nella convenzione ONU sulle persone con disabilità.
- L'U.N.I.Vo.C. svolge la propria attività di volontariato pro ciechi mediante strutture proprie o dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, degli Enti e delle Federazioni ad essa collegate, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- L'U.N.I.Vo.C. cura la redazione di propri periodici a livello nazionale e locale.
- L'U.N.I.Vo.C. non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi fini di Solidarietà ed utilità sociale.
Art. 4 - Gratuità delle prestazioni
- L'attività dei volontari operanti per l'U.N.I.Vo.C., non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.
- Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento generale, contabile ed amministrativo.
- La qualità di volontario U.N.I.Vo.C. è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'U.N.I.Vo.C.
- Le cariche associative dell'U.N.I.Vo.C. hanno carattere gratuito. Ai titolari viene concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate, sostenute per compiti istituzionali, di cui al regolamento generale, contabile ed amministrativo.
CAPO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 5 - Organi dell'U.N.I.Vo.C.
Sono organi dell'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.):
- l'Assemblea Nazionale, la Direzione Nazionale e il Presidente Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- L’Assemblea Provinciale, la Direzione Provinciale e il Presidente Provinciale.
Art. 6 - Assemblea Nazionale
- L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
- Elegge i sette membri della Direzione Nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei Probiviri;
- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito nazionale;
- approva il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- L’Assemblea Nazionale Straordinaria:
- approva le modifiche allo Statuto Sociale;
- adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'organizzazione, nonché, sulla devoluzione dei beni di cui al successivo art. 28.
- Nomina il liquidatore.
- Le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, sono composte da:
- Soci Fondatori;
- componenti della Direzione Nazionale;
- presidenti e vice presidenti delle sezioni provinciali.
- L’Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto.
- L’Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vicepresidente o su richiesta di almeno i 2/3 degli aventi diritto.
- Le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente; in loro mancanza apre l'Assemblea il componente più anziano della direzione che propone l’elezione del Presidente della seduta.
- L’Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria, si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del conto consuntivo e la relativa relazione delle attività svolte.
Art. 7 - La Direzione Nazionale
- La direzione nazionale è composta da sette membri eletti dall’assemblea nazionale.
- La direzione nazionale elegge, nel suo seno, il presidente e il vice presidente nella seduta di insediamento.
- La direzione nazionale coopta un referente nominato dalla direzione nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con parere consultivo ma non vincolante.
- La Direzione Nazionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
- La Direzione Nazionale:
- determina gli indirizzi generali cui le strutture dell'U.N.I.Vo.C. debbono attenersi, ed attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture Provinciali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari;
- predispone il conto consuntivo e la relativa relazione delle attività svolte da proporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
- predispone ed approva, entro il 30 novembre di ciascun anno solare, il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- stipula con le amministrazioni pubbliche centrali, enti nazionali ed interregionali, le convenzioni di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- redige il regolamento generale, contabile ed amministrativo cui tutte le strutture periferiche devono attenersi;
- autorizza la costituzione delle sezioni provinciali U.N.I.Vo.C.;
- prende atto dell'eventuale scioglimento delle sezioni provinciali U.N.I.Vo.C.
Art. 8 - Il Presidente Nazionale
- Il Presidente Nazionale:
- è legale rappresentante dell'associazione a livello nazionale, e come tale sottoscrive gli atti;
- convoca la Direzione Nazionale;
- convoca, su proposta della Direzione Nazionale, l’Assemblea Nazionale;
- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente, il vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.
Art. 9 - Collegio Nazionale dei Probiviri
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei soci, nonché ogni divergenza fra soci o fra strutture dell'U.N.I.Vo.C.
- Il collegio nazionale dei probiviri esamina, in un unico grado, i ricorsi avverso il comportamento dei soci e dirigenti, ed ogni altra materia di carattere disciplinare;
- Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
CAPO III
STRUTTURE TERRITORIALI
Art. 10 - Strutture sezionali
- L'U.N.I.Vo.C. è strutturata in Sezioni di base operanti in ambito provinciale; esse sono entità giuridiche autonome sotto il profilo gestionale, patrimoniale e di bilancio.
- Le sezioni di base possono istituire rappresentanze nelle singole realtà provinciali.
- Le assemblee sezionali, nella seduta di costituzione, adottano come proprio il presente statuto.
Art. 11 - Assemblea Provinciale
- L'Assemblea Provinciale ordinaria:
- Elegge i cinque membri della Direzione provinciale
- approva il conto consuntivo corredato dalla relativa relazione sulle attività svolte;
- discute i problemi ad essa sottoposti dalla Direzione provinciale adottando i conseguenti provvedimenti;
- Stabilisce l’entità della quota associativa annuale, su proposta della Direzione Provinciale.
- L’Assemblea Provinciale straordinaria:
- adotta le determinazioni in ordine alla chiusura, cessazione ed estinzione della sezione, nonché, sulla devoluzione dei beni di cui al successivo art. 28.
- Nomina il liquidatore.
- L’assemblea provinciale, ordinaria e straordinaria, è costituita da:
- i soci fondatori;
- I componenti della direzione sezionale;
- Tutti i soci della sezione provinciale.
- L'Assemblea provinciale, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente provinciale o, in sua assenza dal Vicepresidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.
- L’Assemblea Provinciale Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente Provinciale, o, in sua assenza dal Vicepresidente, o su richiesta dei 2/3 degli aventi diritto.
- Le Assemblee provinciali sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente della Sezione; in loro mancanza apre la seduta il componente più anziano della direzione che propone all’assemblea l’elezione del presidente della seduta.
- L’Assemblea Provinciale ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione sulle attività svolte.
Art. 12 - Direzioni Provinciali
- La direzione provinciale è composta da cinque membri eletti dall’assemblea provinciale.
- La direzione provinciale elegge, nel suo seno, il presidente e il vice presidente nella seduta di insediamento.
- La direzione provinciale coopta un referente nominato dal consiglio di amministrazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, territorialmente competente, con parere consultivo ma non vincolante.
- La Direzione provinciale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
- La Direzione provinciale:
- predispone e propone all'approvazione dell'Assemblea provinciale il conto consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- predispone ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno solare il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
- propone la convocazione dell'Assemblea provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;
- stipula con Comuni, Province ed altri enti locali le convenzioni di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 - Il Presidente Provinciale
- Il Presidente Provinciale:
- è legale rappresentante dell'associazione a livello provinciale, e come tale sottoscrive gli atti;
- convoca la Direzione Provinciale;
- convoca l’Assemblea Provinciale, su proposta della Direzione Provinciale;
- adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione provinciale, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente, il vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.
CAPO IV
DEI SOCI
Art. 14 - Iscrizioni
- Sono ammesse tutte le persone che ne facciano domanda di adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di cui all'art. 2 del presente statuto.
- L'ammissione è decisa dalle Direzioni Provinciali competenti.
Art. 15 - Amici dell'U.N.I.Vo.C.
- Gli amici dell’U.N.I.Vo.C. offrono contributi economici all'U.N.I.Vo.C. e possono partecipare all'assemblea di appartenenza con diritto alla parola ma non al voto.
Art. 16 - Diritti e doveri dei soci
- I soci:
- hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali, nei modi e nelle forme statutarie e regolamentari;
- vengono rimborsati delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata;
- hanno il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Hanno il dovere di versare la quota associativa di cui all’Art. 11 del presente Statuto.
- Hanno il diritto di esaminare i libri sociali.
Art. 17 - Riunioni dei soci
- La Direzione Nazionale può indire riunioni nazionali, interregionali o regionali di tutti i soci per consultazioni e deliberazioni su materie determinate. Analoghe riunioni possono essere indette, di concerto fra loro, dalle Direzioni provinciali interessate.
Art. 18 - Responsabilità ed assicurazione
- Le strutture che si avvalgono di volontari devono obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurare gli stessi da infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché, per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 19 - Esclusioni
- Perdono la qualità di soci U.N.I.Vo.C., i soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale e che rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro richiesta, o che la prestino in modo inadeguato. Sono anche esclusi i soci che ricevano compensi e che non rinnovano la quota annuale associativa.
- L'esclusione è deliberata dalle rispettive Direzioni provinciali.
- Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probi viri, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari.
CAPO V
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Art. 20 - Bilancio
- Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti in materia e dalle direttive stabilite dalla Direzione Nazionale.
- Il bilancio, con ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate secondo quanto sancito dal D.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, può essere redatto anche nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- I documenti del bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- Il piano finanziario contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- I bilanci sono predisposti dalle rispettive direzioni. Il consuntivo è approvato, entro il 30 aprile dell’anno successivo, dalle assemblee competenti. Il Preventivo è approvato, entro il 30 novembre dalle direzioni competenti.
Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 22 - Risorse economiche
- L'U.N.I.Vo.C. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai suoi vari livelli;
- contributi di soci e di amici dell’U.N.I.Vo.C.;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Entrate derivanti da attività di cui all’art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’U.N.I.Vo.C. a qualsiasi titolo;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Da qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.
Art. 23 - Proventi derivanti da attività marginali
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione e in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO VI
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI
Art. 24 - Validità delle sedute
- Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del presente statuto, le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
- Nelle votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o approvate le delibere che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti viene eletta la persona con maggiore anzianità di iscrizione all’Organizzazione, in caso di ulteriore parità è eletta la persona più anziana di età.
- Le elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si svolgono a scrutinio segreto. Salvo i casi previsti dal presente comma, le deliberazioni sono adottate a voto palese.
- Le sedute della Direzione Nazionale e delle Direzioni provinciali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
- Le sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee provinciali, in riunione ordinaria, sono valide:
- in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- Fra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore ai sessanta minuti.
- Le sedute delle assemblee nazionale e provinciali, in riunione straordinaria:
- Per la validità delle delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
Art. 25 - Durata in carica degli organi
- La Direzione Nazionale dura in carica cinque anni. La scadenza della Direzione nazionale comporta la scadenza di tutti gli organi, che vanno rinnovati svolgendo prima le Assemblee provinciali e, successivamente, l'Assemblea Nazionale.
CAPO VII
COLLABORAZIONI
Art. 26 - Personale dipendente
- Di norma le strutture dell'U.N.I.Vo.C. operano mediante l'attività gratuita dei soci e dei titolari delle cariche elettive.
- È consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento amministrativo, ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale.
- I contratti per prestazioni occasionali e/o collaborazioni vengono stipulati nel pieno rispetto della disciplina in materia e delle norme del codice civile.
CAPO VIII
RICORSI GERARCHICI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 27 - Ricorsi gerarchici
- I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:
- avverso gli atti della Sezione provinciale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale, che decide in unico grado;
- gli atti della Direzione Nazionale sono insindacabili.
- I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.
- I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.
Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall’Assemblea Nazionale, in riunione straordinaria con la maggioranza dei ¾ degli aventi diritto.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione nazionale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con delibera dell’Assemblea Nazionale in riunione straordinaria, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Presidenza Nazionale, Ente di terzo settore, di cui l’U.N.I.Vo.C. è emanazione.
- Lo scioglimento dell'Associazione a livello provinciale viene deliberato dall’Assemblea Provinciale, in riunione straordinaria con la maggioranza dei ¾ degli aventi diritto.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione a livello provinciale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con delibera dell’Assemblea Provinciale in riunione straordinaria, all'U.N.I.Vo.C. Nazionale, Ente di terzo settore.
- La Direzione Nazionale diffida le sezioni provinciali che non rispettano gli adempimenti statutari e legislativi.
- In caso di reiterata inottemperanza, la Direzione Nazionale incarica il Referente competente per territorio al ripristino della legalità e dell’operatività della sezione provinciale inadempiente.
CAPO IX
NORME FINALI
Art. 29 - Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.